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-
«Gli
studi d'impatto sono uno strumento di supporto alla decisione che
serve a verificare, in modo preventivo, trasparente e partecipato,
le conseguenze ambientali e l'accettabilità sociale di una determinata
azione. Così definiti, gli studi d'impatto soddisfano profonde esigenze
della nostra società post-industriale, nei suoi aspetti di:
- società
complessa fondata sulla tecnologia e quindi costretta a convivere
con il rischio tecnologico e a decidere in condizioni di incertezza;
- società
democratica e scolarizzata ove il cittadino/utente afferma con forza
la sua volontà di essere presente nelle decisioni che lo riguardano.
Gli studi d'impatto
ambientale premiano l'insieme rispetto al settore, la globalità rispetto
al dettaglio; essi sono, dunque, strumenti di sistema che danno i
loro risultati migliori quando esiste una "cultura di sistema"
cioè quando decisori, valutatori, tecnici e pubblico, conoscono realmente
le caratteristiche dello strumento e sono capaci, tutti insieme, di
adoperarlo correttamente.»
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Paolo
Schmidt di Friedberg
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___OBIETTIVI_____________________________________________
Il
Centro V.I.A. Italia costituisce il nodo Italiano del Network Comunitario
dei Centri V.I.A. , promosso dalla Commissione Europea in accordo con
il Ministero dell'Ambiente, per diffondere la cultura della valutazione
d'impatto ambientale negli Stati membri.
Il
Centro Via Italia è un Consorzio che non ha scopo di lucro diretto
o indiretto e vuole contribuire alla diffusione della cultura degli
studi di impatto ambientale attraverso (art.3 dello statuto):
- il
costante collegamento tra la rete comunitaria dei Centri V.I.A. e
gli operatori;
-
la progettazione e la realizzazione di programmi formativi
per gli operatori pubblici e privati;
- la
redazione
di manuali e linee guida;
- la
messa a punto di azioni di divulgazione e aggiornamento circa l’evoluzione
normativa e metodologica, favorendo inoltre il dibattito sui
principali temi di attualità;
- la progettazione di studi
e ricerche per i membri del Consorzio e per terzi;
- la raccolta di casi di
studio di interesse nazionale, regionale e locale;
- la
realizzazione di un centro di documentazione aperto a operatori e
studenti.
Al
Centro VIA Italia possono aderire, in qualità di socio ordinario, enti
pubblici e privati ed altri soggetti interessati allo sviluppo sociale
ed all'attività del Consorzio (art. 4 dello statuto).
___STATUTO________________________________________________
ART.
1
-
DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituito il Consorzio, senza fini di lucro, denominato "Centro
V.I.A. Italia" (successivamente indicato come Consorzio) con sede
in Piazzale Rodolfo Morandi 2, a Milano, presso la F.A.S.T. (Federazione
delle Associazioni scientifiche e tecniche) .
ART.
2 - DURATA
Il Consorzio è costituito con durata illimitata.
ART.
3 - OGGETTO
Il Consorzio non ha scopo di lucro diretto o indiretto.
Il
Consorzio opera per contribuire alla diffusione della cultura degli
studi di impatto
ambientale attraverso:
-
il
costante collegamento tra la rete comunitaria dei Centri V.I.A.
e gli operatori italiani;
-
la
progettazione e realizzazione di programmi formativi per gli operatori
pubblici e
privati;
-
la
redazione di manuali e linee guida;
-
la
messa a punto di azioni di divulgazione e aggiornamento circa l'evolu-
zione normativa e metodologica,
favorendo inoltre il dibattito sui principali temi di
attualità;
-
la
progettazione e realizzazione di studi e ricerche per i membri del
Consorzio
e per terzi;
-
la
raccolta di casi di studio di interesse nazionale, regionale e locale;
-
la
realizzazione di un centro di documentazione aperto a operatori
e studenti.
ART.
4 - CONSORZIATI
Sono soci fondatori del Consorzio:
Possono
assumere la qualità di soci enti pubblici e privati ed altri soggetti
che dimostrino di essere interessati allo sviluppo dell'oggetto sociale
ed all'attività del Consorzio. La decisione relativa alla ammissione
di nuovi soci è adottata su delibera del Consiglio di Amministrazione
con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti e può essere
impugnata
dinanzi al Collegio dei Probiviri.
ART.
5 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI
I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e del
relativo regolamento di funzionamento (di cui all'art. 13), pena la
decadenza dei rispettivi rappresentanti dalle
cariche sociali ed il deferimento d'ufficio al Collegio dei Probiviri.
ART.
6 - RECESSO
I soci hanno la facoltà di recedere dal Consorzio con un preavviso da
notificarsi per iscritto
tre mesi prima al Consiglio di Amministrazione, sempre che il recesso
non comprometta l'attività già programmata dal Consorzio; in caso contrario,
il recesso avrà effetto a partire dalla data fissata con provvedimento
del Consiglio di Amministrazione, in base al principio
per cui vanno comunque perseguiti gli obiettivi sociali in funzione
dei programmi approvati. Qualora
il socio recedesse dal Consorzio senza rispettare le predette condizioni,
è tenuto
ad erogare al fondo consortile una penale, fissata dal Consiglio dì
Amministrazione, in
misura fino a due volte la quota annuale di contribuzione.
ART.
7
-
ESCLUSIONE
Un socio può essere escluso dal Consorzio nel caso in cui non adempia
agli obblighi
assunti nei confronti dello stesso o svolga attività incompatibili con
l'oggetto sociale, così come nel caso di omesso versamento della quota
di partecipazione al fondo consortile.
L'esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea, su proposta del
Consiglio dì Amministrazione.
ART.
8
-
FONDO CONSORTILE
Il fondo consortile iniziale è costituito in L. 4.000.000 (quattro milioni).
Il contributo di ciascun consorziato fondatore è di L. 2.000.000 (due
milioni) e deve essere messo a disposizione entro tre mesi dalla data
dell'atto costitutivo. I
contributi degli altri consorziati sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione
e devono essere messi a disposizione entro un mese.
Del fondo fanno parte i beni mobili ed immobili che divengano di proprietà
del Consorzio ed eventuali donazioni, erogazioni e lasciti che ad esso
vengano fatti a qualunque titolo, purché accettati espressamente dall'Assemblea
su proposta del Consiglio di Amministrazione.
Il Consorzio tende all'autosufficienza della gestione. Eventuali avanzi di gestione verranno
utilizzati per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Il Consiglio di Amministrazione, su approvazione dell'Assemblea dei
soci, che delibera
con la maggioranza semplice, stabilisce un piano annuale di finanziamento
dell'attività,
per il perseguimento delle sue finalità.
ART.
9
-
ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre
di ogni anno.
Il primo esercizio finanziario ha inizio dalla data della firma dell'atto
costitutivo e termina il 31 dicembre 1998.
ART.
10 - ORGANI CONSORTILI
Gli organi del Consorzio sono:
-
l'Assemblea;
-
il
Consiglio di Amministrazione;
-
il
Presidente;
-
il
Collegio dei Revisori dei conti;
-
il
Collegio dei Probiviri.
Tutte
le cariche sono gratuite salvo quanto previsto dall'art. 16 del presente
statuto, per i Revisori dei Conti.
ART.
11
-
ASSEMBLEA
- Attribuzioni
L'Assemblea dei soci ha le seguenti funzioni:
-
delibera
sulla relazione annuale del Consiglio di Amministrazione, sentita
la relazione
dei Revisori dei conti;
-
approva
il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale;
-
elegge
i membri del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità dell'art.
13 ed i componenti del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio
dei Probiviri;
-
decide
sull'esclusione dei consorziati ai sensi dell'art.7;
-
apporta
le modifiche allo statuto e delibera in merito all'eventuale scioglimento
del Consorzio e, se del caso, alla nomina dei Commissari liquidatori;
-
delibera,
infine, su qualsiasi altra questione le sia demandata per legge
o per statuto
o le sia sottoposta dagli altri organi consortili.
ART.
12
-
CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per gli
adempimenti dì
bilancio ed ogni volta in cui lo richiedano il Consiglio di Amministrazione
o almeno un terzo
dei soci, che siano concordi su uno specifico ordine del giorno.
La
convocazione deve essere effettuata con almeno quindici giorni di anticipo
mediante comunicazione scritta anche via fax a ciascun socio, che indichi
il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno.
Ciascun consorziato può farsi rappresentare in Assemblea da altri soci,
ma, nessuno può essere portatore di più di due deleghe. La delega può essere conferita
anche a membri
del Consiglio di Amministrazione, salvo nei casi in cui vi sia da deliberare
relativamente ai bilanci o alla responsabilità dei Consiglieri.
L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un Presidente
nominato ad hoc dall'Assemblea stessa.
Spetta al Presidente o a chi ne fa le veci constatare la regolarità
delle deleghe e, in genere,
il diritto di intervento in Assemblea.
Delle riunioni si redige processo verbale, firmato dal Presidente e
dalla persona designata a fungere da Segretario. L'Assemblea è validamente costituita
e delibera con la maggioranza
di cui all'art. 21 c.c., salvo quanto disposto dagli articoli 18 e 19
del presente statuto.
ART.
13
-
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Composizione ed attribuzioni.
Il Consiglio di Amministrazione è costituito per la prima volta da due
membri e successivamente da sette membri di cui quattro saranno eletti
dai soci fondatori e tre dai
soci ordinari.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per
la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio. Elegge nel proprio seno il Presidente,
che assume anche la presidenza del Consorzio, ed il Vice Presidente.
Redige il regolamento per il funzionamento del Consorzio, la cui osservanza
è obbligatoria
per tutti i consorziati.
Il Consiglio di Amministrazione verifica la corrispondenza fra gli obiettivi
proposti ed i risultati raggiunti dal Consorzio e svolge le seguenti
funzioni:
-
studia
e sviluppa le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi
del Consorzio, nonché le iniziative per ottenere i mezzi finanziari
occorrenti per il raggiungimento
degli scopi stessi;
-
delibera
sui bilanci da presentare annualmente all'Assemblea e riferisce
all'Assemblea stessa sull'attività svolta e sulla gestione finanziaria;
-
decide
sulle domande di ammissione dei consorziati determinando anche la
quota di adesione;
-
provvede,
qualora ne risulti la necessità, alla nomina del Direttore del Consorzio,
che partecipa alle riunioni di tutti gli organi consortili, senza
diritto di voto;
-
può
nominare comitati scientifici a supporto di azioni specifiche del
Consorzio;
-
esercita
ogni altra funzione che per legge o per statuto non sia riservata
all'Assemblea.
Il
Consiglio di Amministrazione può delegare alcune funzioni ai suoi membri
o a terzi.
ART.
14 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente
lo ritenga opportuno
o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque
tutte le volte in cui ci sia da deliberare in ordine al bilancio preventivo
e consuntivo, all'ammontare della quota di partecipazione al fondo consortile
ed alla predisposizione del piano di finanziamento annuale dell'attività
del Consorzio.
La convocazione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene
secondo le modalità previste per la convocazione degli altri organi
consortili.
In caso di urgenza, comunque, il Presidente può effettuare la convocazione
con un
preavviso inferiore ai quindici giorni, purché gli interessati siano
avvisati almeno tre giorni prima della data fissata.
Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre
la presenza di
almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono valide con
il voto personale della maggioranza dei Consiglieri presenti.
Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto su apposito
libro il relativo
verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi presiede la riunione in
sua assenza e da
persona designata a fungere da Segretario.
ART.
15
-
PRESIDENTE
Il Presidente ha il compito di promuovere l'attività del Consorzio e
di vigilare sul regolare funzionamento dei servizi. Il Presidente ha l'uso della firma
sociale e rappresenta
legalmente il "Centro V.I.A. Italia" nei confronti dei terzi
ed in giudizio con facoltà di rilasciare procure.
Il Presidente esercita i suoi poteri e le sue attribuzioni in aderenza
alle direttive del
Consiglio di Amministrazione.
Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione,
salvo ratifica
da parte dello stesso alla prima riunione successiva.
Procede, inoltre, all'assunzione dei dipendenti, determinandone la retribuzione.
Parte dei poteri del Presidente possono essere delegati ad un membro
del Consiglio di Amministrazione o all'eventuale Direttore del Consorzio.
ART.
16
-
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
La gestione finanziaria e contabile del Consorzio è controllata dal
Collegio dei Revisori, costituito da tre membri eletti dall'Assemblea.
Essi durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e sono
rieleggibili.
I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale,
redigono una
relazione ai bilanci annuali, possono accertare la consistenza di cassa
e l'esistenza dei
valori e dei titoli di proprietà sociale.
La misura degli emolumenti loro dovuti viene stabilita dal Consiglio
di Amministrazione
all'inizio di ogni mandato.
Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'albo dei Revisori
Contabili.
ART.
17
-
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea
fra persone particolarmente versate in materia giuridica.
E’ suo compito dirimere eventuali controversie sorte fra il Consorzio
o i suoi organi ed i consorziati o decidere su altri episodi che possano
turbare la vita del Consorzio stesso.
La carica è incompatibile con quella di Consigliere.
Il Collegio giudica secondo equità senza formalità di procedure.
La sua decisione è inappellabile, salvo quanto disposto dall'art. 827
del codice di procedura civile.
ART.
18
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MODIFICA DELLO STATUTO
Le deliberazioni dell'Assemblea concernenti
proposte di modifica del presente statuto
devono essere adottate con il voto favorevole dei soci fondatori e di
tanti consorziati che, compresi i soci fondatori, rappresentino la maggioranza
assoluta del numero complessivo
dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione è tenuto
ad esprimere un parere riguardo alle proposte di modifica dello statuto.
ART.
19
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SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO
Lo scioglimento del Consorzio è deliberato
nel corso di un'Assemblea straordinaria
con il voto favorevole dei soci fondatori e di tanti consorziati che,
inclusi i fondatori,
rappresentino la maggioranza assoluta dei consorziati e può essere richiesto
dal
Consiglio di Amministrazione che delibera a maggioranza assoluta o da
tanti consorziati
che rappresentino almeno un quarto del totale dei voti spettanti a tutti
i consorziati.
L'Assemblea provvede a nominare, ove sia necessario, uno o più Commissari
liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.
ART.
20
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RINVIO ALLA LEGGE
Laddove non sia disposto diversamente dall'Assemblea dei consorziati
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2448 e seguenti del
Codice civile.
___SOCI
FONDATORI_____________________________________
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Federazione
senza fini di lucro, istituita nel 1897 per diffondere la cultura
tecnico-scientifica nel mondo dell’industria. Attiva da 50 anni
nell’area ambientale.
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Associazione
di esperti nel campo dell’analisi ambientale, senza fini di lucro,
istituita nel 1987.
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___CARICHE
SOCIALI_______________________________________
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Presidente
|
Prof.
Sergio Malcevschi
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Vice Presidente
|
Dr. Alberto Pieri
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Consigliere
|
Dr.
Adolfo Colombo
|
|
Consigliere
|
Dr.
Antonio Saturnino
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|
Direttore
|
Dr.ssa Olga Chitotti
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