NOTIZIE DAL CENTRO V.I.A. ITALIA N° 14
Direttore Responsabile: Olga Chitotti
Periodo: Settembre 1999

INDICE

EDITORIALE
 
NOTIZIE DAL NETWORK

La V.I.A. nell'Unione Europea. Aggiornamento sulla trasposizione a livello nazionale
delle direttive 85/337/CEE e 97/11/CE.
NOTIZIE DALL’ITALIA
Aggiornamento legislativo
Regione Liguria: V.I.A. e sostenibilità dei piani.
ATTIVITÀ CENTRO VIA ITALIA
Il Laboratorio Mediterraneo per un turismo sostenibile "Paolo Schmidt di Friedberg"
V.I.A. e VIA strategica: indicatori per un turismo sostenibile
Convegno Internazionale: "Approcci e Strumenti per un turismo sostenibile"
ESPERIENZE
Le direttive tecniche per la valutazione d'impatto ambientale

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___EDITORIALE_____________________________________________________________________________


Alessandro G. Colombo

(Presidente Centro VIA Italia)

Questo è il primo numero del 1999, purtroppo quest’anno usciamo con un certo ritardo per una causa ormai nota a tutti. La repentina scomparsa del Prof. Schmidt, avvenuta lo scorso gennaio, ha causato un vuoto arduo da colmare. Aveva avviato e presieduto il Centro VIA sin dalla sua istituzione nel 1995. Era il riferimento dal punto di vista scientifico e per tutte le nostre attività, la sua mancanza ha messo ancor più in evidenza il suo valore e l'importanza della sua guida.

Con umiltà, ma anche con grande impegno, abbiamo cercato di proseguire sulla strada da Lui tracciata. Innanzi tutto, completando lo studio sugli indicatori per un turismo sostenibile nel contesto di progetti, piani e programmi, finanziato dalla Commissione Europea e dalla Regione Liguria, e definendo i contenuti e l’organizzazione del Convegno "Approcci e strumenti per un turismo sostenibile", che si terrà a Vernazza il prossimo ottobre. Dettagli su queste attività sono riportati nella rubrica "Attività Centro VIA Italia".

Inoltre, per ricordare il Suo impegno nel campo del turismo, è stato dedicato il "Laboratorio Mediterraneo per un Turismo Sostenibile" istituito a Vernazza e che ha già iniziato ad operare avviando un centro di documentazione sul turismo sostenibile.(Altre informazioni sono contenute nella seguente presentazione del Laboratorio). Fra le altre attività sono in programma: un progetto per un corso di formazione sulla VIA per esperti a livello regionale e provinciale e un corso di formazione sul turismo sostenibile per amministratori locali. Un’ulteriore azione del Laboratorio è il tentativo di coinvolgere altri Centri VIA dell'area mediterranea nella sperimentazione dell'approccio DEIA (Dynamic Environmental Impact Assessment), ideato dal Centro VIA Italia e sperimentato per il Comune di Vernazza, ad altre località dell'area mediterranea di elevato valore turistico e limitate dimensioni.

Il Consiglio di Amministrazione del Centro VIA Italia, costituito in Consorzio senza fini di lucro dai soci fondatori AAA e FAST nel dicembre 1997, ed aperto ad altri Enti che ne condividano le finalità, comprende, dal marzo 1999, il Dr. Alessandro G. Colombo (Presidente) ed il Dr. Mario Zambrini, rappresentanti della AAA, il Dr. Alberto Pieri (Vice Presidente) ed il Dr. Adolfo Colombo, rappresentanti della FAST. Direttore del Consorzio è il Dr. Carlo Cici.

Qui di seguito è riportato il messaggio di Alessandro G. Colombo, pronunciato in occasione della sua elezione a Presidente, avvenuta nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 1999.

"Questo incarico mi è particolarmente gradito in quanto, nell'ormai relativamente lontano 1994, fui io, d'accordo con il Dr. Giuseppe Sapienza della DGXI, a proporre al Prof. Schmidt, Presidente della AAA ed al Dr. Pieri, Segretario Generale della FAST, la costituzione del Centro V.I.A. Italia. Certo non mi immaginavo che oggi mi sarei trovato in questa situazione. La loro risposta fu subito positiva, con la massima disponibilità. Dopo pochi mesi, con l'accordo del Ministero dell'Ambiente, ottenuto anche grazie all'interessamento del Dr. La Camera, il "Centro VIA", come lo chiamiamo abitualmente, iniziò la sua attività.

Il mio primo pensiero va a Paolo Schmidt per l'entusiasmo e l'impegno che ha profuso per l'avviamento, lo sviluppo e l'affermazione di questa nuova realtà. Anche se molto giovane, il Centro VIA costituisce un riferimento per molti che, in Italia, si occupano di valutazione di impatto ambientale, ed è apprezzato anche in ambito comunitario. Il contributo di Alberto Pieri, seppur meno palese, è stato continuo ed essenziale, sia come ispiratore di attività, sia come sostegno organizzativo. L'entusiasmo e la dedizione di Carlo Cici e di Olga Chitotti, spesso fra molte difficoltà non solo finanziarie, hanno permesso di ottenere i risultati che il Centro VIA può ora vantare.

Ringrazio tutte le persone che ho nominato e tutti coloro che, nel passato, hanno avuto fiducia nel Centro VIA e lo hanno sostenuto. Accetto con entusiasmo l'incarico di Presidente del Consorzio, cosciente delle notevoli difficoltà che mi attendono, e mi impegno a proseguire sulla strada tracciata da Paolo Schmidt nel modo più trasparente e partecipato possibile, fermo restando che ciascuno dovrà assumersi le proprie responsabilità nell'assolvere i compiti di rispettiva competenza".

 

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___NOTIZIE DAL NETWORK______________________________________________________________________

La V.I.A. nell'Unione Europea - Aggiornamento sulla trasposizione a livello nazionale delle direttive 85/337/CEE e 97/11/CE

Questa rassegna presenta il quadro della situazione a livello europeo riguardo alla trasposizione delle due direttive europee sulla VIA, con particolare riferimento alle procedure di screening e di scoping, che rappresentano le principali novità contenute nell’ultima direttiva, e alle principali linee-guida sulla VIA pubblicate in Europa. 

Le informazioni derivano, essenzialmente, da uno studio della Commissione Europea, in corso, sull’aggiornamento dei documenti relativi a Screening, Scoping e Lista di controllo per studi di impatto realizzati tra il ’94 e il ’96 dalla DG XI-CE . I riferimenti legislativi sono stati integrati con i dati disponibili sul sito internet del Centro VIA di Manchester http://www.art.man.ac.uk/eia/lf5.htm.

Come si può vedere nella tabella che segue relativa ai principali riferimenti legislativi di recepimento delle direttive, finora sono pochi i paesi (4) che hanno approvato norme per la trasposizione della nuova direttiva (il termine è scaduto il 14 marzo scorso), tutti gli Stati comunque si sono già attivati in tal senso. L’Italia si trova in una situazione legislativa particolare poiché da una parte è in ritardo nella trasposizione della vecchia direttiva, l’atto di indirizzo e coordinamento (DPR 12/4/96) che ha recepito l’allegato ll è stato approvato solo nel ’96 e non tutte le regioni hanno ancora legiferato a riguardo, dall’altra invece è riuscita ad anticipare una parte delle modifiche apportate nella nuova direttiva, inserendo negli allegati delle proprie leggi le nuove tipologie di progetti dell’allegato II, le procedure di screening e scoping che erano indicati nella proposta di direttiva approvata successivamente nel ’97.

Stato
membro

TRASPOSIZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE SULLA VIA

Direttiva 85/337/CEE
principali riferimenti legislativi di trasposizione

Direttiva 97/11/CE
principali riferimenti legislativi di trasposizione

Austria Leggi sulla V.I.A. 697/1993 entrata in vigore nel '94. E' in corso di discussione una proposta di legge
che modifica la legge del 93.

Belgio-



Regione Bruxelles
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Regione Vallonia

La competenza è affidata alle tre regioni ad eccezione del caso di grandi progetti, come impianti nucleari e stoccaggio di materiali radioattivi che sono sottoposti a V.I.A. Nazionale disciplinata dal Decreto Reale del 23 Dicembre 1993.


Decreto del 30 luglio 1992.



Decreto sull’organizzazione della valutazione degli effetti ambientali del 1985.




Due decreti del 5 giugno 1997.

Decreto dell’11 marzo 1999 sul permesso ambientale.

- Regione Fiandre Decreto legge del 23 marzo 1989 modificato tra il 1994 e il 1998 da ulteriori decreti legge. E’ in corso di discussione una proposta di decreto.
Danimarca Legge di pianificazione n.388 del 6 giugno 1991, legge di pianificazione successiva n. 746 del 16 agosto 1994 e diversi decreti legge tra l’88 e il ’94. Legge del marzo 1998 seguita da ulteriori disposizioni ministeriali come la legge n.428 del 2 giugno 1999.
Finlandia Legge sulla VIA n.468 del 10 giugno 1994. Emendamento n.267 del 1999 entrato in vigore l’1 Aprile 1999 e successivo decreto n.268 del 1999.
Francia Legge n.76-629 del 10 luglio 1976 relativa alla protezione della natura, legge n. 76-663 del 19 luglio 1976 relativa alla classificazione degli impianti per la protezione dell’ambiente, implementate da tre decreti del 1977. Sono state effettuate ulteriori modifiche ed estensioni nel 1983, nel 1985, nel 1993 e nel 1995. Sono in preparazione norme per la trasposizione della nuova direttiva.
Germania

Legge del 12 febbraio 1990 emendata dalle leggi del 23 novembre 1994, del 22 aprile 1993 e del 27 dicembre 1993.

Legge del 13 agosto 1980 emendata dalla legge del 6 giugno 1994 e dal decreto sulla VIA delle attività minerarie del 13 luglio 1990.

Sono in corso di discussione due documenti legislativi:

§          il Codice Ambientale (Umweltgesetzbuch, UGB) relativo alla gestione dei rifiuti, all’inquinamento idrico ed atmosferico, alla conservazione della natura, all’ambiente ecc..

§          l’emendamento alla Legge sulla VIA (Gesetz über Umweltverträglichkeits-prüfung, UVPG), che fa parte dell’UGB.

La proposta di emendamento della UVPG sarà discussa dal Consiglio dei Ministri nell’autunno 1999, la versione finale sarà pubblicata l’1 gennaio 2000 insieme all’UGB.

Grecia Due Decisioni ministeriali del 1990 (69269/5387/25-10-90 e 75308/5512/26-10-90) hanno implementato la legge 1650 del 1986. Non si hanno notizie sull’implementazione della direttiva 97/11/CE
Irlanda Regolamenti sulla VIA delle Comunità europee del 1989 modificate da vari emendamenti. Legge del maggio 1999. (E’ prevista anche una legge per la pianificazione unificata che sostituirà l’attuale legislazione sulla VIA).
Italia

DPCM n. 377 del 10 agosto 1988, DPCM del 27 dicembre 1988.

Leggi e decreti emanati tra il 1990 e 1998 che hanno esteso le norme sulla VIA a tipi di progetti non considerati nella legislazione precedente.

DPR 12/4/96 (atto di indirizzo e coordinamento) che ha recepito l’allegato II della direttiva 85/337/CEE attribuendo la competenza per i progetti dell’allegato II alle Regioni e Province autonome.

DPR 12/4/96: ha recepito l’estensione delle tipologie di progetti dell’allegato II, screening e scoping indicati nella nuova direttiva.
E' in corso di approvazione il disegno di legge quadro sulla V.I.A. che recepirà le modifiche alla procedure di V.I.A. inserite nella nuova direttiva e che includerà anche la V.I.A. Strategica (indicata nella proposta di Direttiva) e l'IPPC per i nuovi progetti.
Lussemburgo Legge del 4 marzo 1994 che ha trasposto la direttiva 85/337/CEE riguardo l’allegato I, i contenuti dei SIA e la collaborazione transfrontaliera. La nuova direttiva non è ancora stata formalmente trasposta è già rispettata nella pratica.
Paesi Bassi

Legge sulla gestione dell’ambiente del 1994, decreto sulla VIA del 1994.

(altri provvedimenti legislativi sono stati emanati)

E’ in corso la revisione delle leggi del ’94 per la trasposizione della direttiva del ’97.
Portogallo

Decreto legge n.186/90, decreto n.38/90

(altri decreti sono stati approvati riguardo specifici progetti)

Non sono note informazioni sull’implementazione della nuova direttiva.
Spagna Decreto legislativo reale 1302/86 del 30 giugno 1986, decreto reale 1131/1988 del 30 settembre 1988 che introduce le procedure per l’implementazione del decreto precedente. La trasposizione della Direttiva in corso. Buona parte dei suoi contenuti sono comunque già recepiti nella legislazione esistente.
Svezia Codice Ambientale dell’1 gennaio 1999:  raccoglie 15 leggi che riguardano i principali problemi ambientali come la conservazione della natura, la salvaguardia della salute, l’agricoltura, l’acqua, la gestione dei rifiuti e la protezione dell’ambiente. Norme più dettagliate vengono poi indicate nelle ordinanze del Governo. Non sono note informazioni sull’implementazione della nuova direttiva.
Regno Unito Norme di pianificazione urbanistica e territoriale n.1199 del 1988, Norme sulla valutazione ambientale del 1988 della Scozia, Norme di pianificazione del 1989 dell’Irlanda del Nord, (altri provvedimenti sono stati emanati tra 1988 e il 1990 su specifici progetti come le grandi vie di comunicazione, rete fognaria e linee elettriche e oleodotti). La Direttiva 1997 è in via di recepimento attraverso diverse nuove norme, tra cui le principali sono "Norme di pianificazione urbanistica e territoriale" del 1999 N° 293 in Inghilterra e in Scozia, Leggi equivalenti sono in preparazione in Scozia e in Irlanda del Nord.

 

Legislazione 

La trasposizione della direttiva sulla VIA dell’85 è avvenuta attraverso l’emanazione di una serie di provvedimenti legislativi soggetti in molti casi ad emendamenti e integrati con norme successive relative a progetti o settori specifici. Inoltre in alcuni Stati sono state approvate leggi nazionali sulla VIA che attribuivano la competenza della VIA alle amministrazioni regionali o provinciali, determinando così la nascita di ulteriori norme regionali e provinciali che si andavano ad aggiungere alle norme nazionali. Tale situazione legislativa così intricata ha comportato nell’Unione europea un’applicazione della procedura di VIA alquanto eterogenea e in molti casi molto difficoltosa sia per i committenti dei progetti che per i valutatori e gli esecutori degli studi di impatto. La direttiva del ’97 propone un miglioramento dell’applicazione della VIA orientato a creare una base procedurale più uniforme in tutti i paesi europei. 

 

Screening

Nella direttiva del ’97 è stato aumentato il numero delle tipologie di progetti elencate nell’Allegato I, con undici nuove categorie (per es. Impianti di estrazione dell’acqua dal sottosuolo, oleodotti o gasdotti, allevamenti di bestiame, cave e miniere a cielo aperto, elettrodotti etc.) e ampliamenti di altre. Tutti questi progetti devono fare riferimento a una soglia dimensionale oltre la quale la VIA è sempre necessaria. Anche all’Allegato II sono stati aggiunti un certo numero di nuove tipologie di progetti (per es. allevamenti intensivi di pesce, centrali eoliche, parchi a tema, nuovi campi da golf, lavori di dragaggio e di protezione costiera etc). Inoltre i cambiamenti o gli ampliamenti a progetti dell’Allegato I rientrano nell’Allegato II.

La nuova direttiva ha introdotto formalmente la procedura di screening per i progetti dell’Allegato II per determinare se debbano essere soggetti a valutazione. La necessità della procedura di VIA può essere stabilita in due modi:

Per garantire una maggiore uniformità legislativa tra gli Stati membri la Direttiva 1997 fissa dei criteri per sottoporre a screening i progetti dell’Allegato II. Questi criteri riguardano dei parametri che devono essere considerati sia nel definire le soglie per i progetti dell’Allegato II che necessitano di VIA sia nello screening caso per caso. I criteri di selezione stabiliti, indicati nell’allegato III della direttiva, comprendono le caratteristiche dei progetti (dimensioni, cumulo con altri progetti, utilizzazione di risorse naturali ecc..), la localizzazione dei progetti (sensibilità ambientale, in particolare l’utilizzazione attuale del territorio, la capacità di carico dell’ambiente naturale ecc..) e le caratteristiche dell’impatto potenziale (effetti potenzialmente significativi, in particolare la portata dell’impatto, la natura transfrontaliera, la durata, la frequenza e la reversibilità dell’impatto ecc..). Inoltre la Direttiva 1997 chiede espressamente agli Stati membri di divulgare pubblicamente le ragioni e i criteri che hanno portato o meno alla decisione di prescrivere una VIA.

Tutte queste modifiche hanno lo scopo di promuovere un approccio più uniforme allo screening all’interno dell’UE.

Nella tabella seguente sono riportate informazioni relative ai riferimenti legislativi e le procedure di applicazione per lo screening nei diversi paesi europei. Si può notare che la maggior parte degli Stati ha preferito fissare specifici criteri e soglie nella legislazione determinando direttamente l’obbligatorietà della VIA per certi progetti ed escludendo quindi una ulteriore selezione caso per caso.

 

Stato
membro

TRASPOSIZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE SULLA VIA

Screening – criteri e soglie

Screening - caso per caso

Austria

La nuova proposta di legge distingue i progetti inseriti nell’allegato I (sottoposti a VIA obbligatoria) in due diversi gruppi:

·          progetti per i quali è richiesta la procedura VIA “normale” attraverso l’applicazione di soglie ristrettive (es.: centrali termiche, infrastrutture, attività mineraria del sottosuolo, produzione e lavorazione metalli, attività di estrazione di petrolio e di gas naturale).

·          progetti per i quali è proposta una procedura di VIA semplificata che non comprende la partecipazione pubblica e riduce la procedura a 6 mesi di tempo invece di 9. A questi progetti (es.: impianti di allevamento intensivo di animali, villaggi turistici e complessi alberghieri, attività di deforestazione) verranno applicate soglie meno restrittive.

Pertanto la necessità della procedura viene stabilita direttamente dalle leggi di riferimento senza ulteriori richieste di screening caso per caso.
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Belgio - -
- Regione Bruxelles Il decreto di giugno 1997, stabilisce direttamente se i progetti elencati in 4 categorie devono essere sottoposti a VIA o no. Pertanto non viene richiesta la fase di screening. Le categorie sono le seguenti: cat. IA: VIA obbligatoria; cat. IB: non richiedono una VIA completa; ma solo un rapporto sugli effetti ambientali; cat.II e III non richiedono la VIA. -
- Regione Vallonia I progetti sottoposti a VIA obbligatoria sono elencati in una bozza di decreto legge. Per tali progetti sono previste soglie ma non è richiesta una fase di screening caso per caso. -
- Regione Fiandre Il decreto legge del 1989 definisce un elenco di progetti per i quali la VIA è obbligatoria se vengono superate certe soglie. Pertanto l’obligatorietà della procedura è determinata direttamente dalla legge di  riferimento e non è richiesta un’ulteriore fase di screening caso per caso. La bozza del nuovo decreto per l’implementazione della direttiva comprende due liste di progetti simili agli all. I e II della direttiva; per i progetti della seconda lista le autorità stanno definendo una fase di screening che indica una serie di criteri da osservare. -
Danimarca Lo screening è stato introdotto come procedura formale in Danimarca fin dalla trasposizione della Direttiva dell’85 attuato nel 1989. La legge del ’89 fa riferimento agli allegati I e II della direttive. Per i progetti dell’allegato I la VIA è obbligatoria. Per i progetti dell’allegato II sono state definite delle linee guida che definiscono criteri e soglie, considerando la potenza e le dimensioni degli impianti, l’individuazione dei siti e la previsione di inquinamento ambientale.  La normativa di recepimento della Direttiva del ‘97 contiene un nuovo Allegato III basato sull’All. III della Direttiva del ’97. -
Finlandia Il decreto iniziale sulla VIA contiene una lista di progetti per cui la VIA è obbligatoria. Per gli altri progetti lo screening viene applicato sulla base dell’esame caso per caso con una decisione del Ministero dell’Ambiente. Questo me-todo rimane invariato anche con la legislazione che recepisce la Direttiva del ’97. L’emendamento del ‘99 alla Legge sulla VIA introduce criteri generali di screening dell’All. III della Direttiva 97/11/CE.
Francia

La legge per la protezione della natura divide i progetti in due gruppi:

·       progetti sottoposti a VIA completa,

·       progetti sottoposti ad una procedura semplificata chiamata “Notice d’impact”.  

La legislazione stabilisce alcune soglie, includendone anche una relativa al valore economico del progetto (12 milioni di franchi). I progetti che superano questo valore devono essere sottoposti a VIA. La necessità della procedura  è quindi determinata direttamente dalla legge e non è necessaria una selezione caso per caso.

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Germania

La legislazione attuale stabilisce soglie ben definite per tutti i progetti che richiedono la VIA, quindi non sono necessarie ulteriori procedure. I progetti da sottoporre a VIA obbligatoria sono elencati nell’Allegato I dell’UVPG insieme a soglie e criteri significativi. Si propone anche di aggiungere all’Allegato I dell’UVPG diversi tipi di nuovi progetti, cioè centrali eoliche, elettrodotti (>220 kV), ampliamenti stradali eseguiti da enti locali, impianti per l’estrazione di acqua sotterranea, parchi industriali, etc.

Con l’implementazione della Direttiva del ‘97 lo screening sarà effettuato per progetti dell’All. II che superano il livello di soglia specificato dalla legge. L’All. III della Direttiva del ‘97 sarà recepito dalla nuova legislazione. Un nuovo elemento nella fase di screening in Germania sarà l’esame caso per caso.
Grecia I progetti sottoposti a VIA vengono classificati in due categorie (A e B) corrispondenti agli Allegati I e II della Direttiva. Tutti i progetti dell’Allegato II sono soggetti alla procedura. Criteri e soglie sono considerati per stabilire se un SIA debba venire valutato a livello nazionale o locale. I progetti di categoria A sono poi suddivisi in due gruppi AI e AII che sono soggetti a VIA(I) o VIA(II), una divisione che riflette il contenuto della procedura. Viene spesso richiesta una Approvazione Preliminare di Localizzazione del Sito sia per i progetti AI che AII, anche se alcuni progetti possono esserne esentati (es. ripristini di terreno industriale). Per progetti di categoria B non viene richiesta l’Approvazione Preliminare di Localizzazione del Sito.  -
Irlanda La lista dei progetti dell’Allegato I corrisponde esattamente a quella delle Direttive. Per i progetti dell’Allegato II sono state utilizzate le soglie indicate nella direttiva che, tuttavia, l’Irlanda ha recentemente sottoposto alla Corte di Giustizia europea perché considerate troppo rigide. Probabilmente in futuro potrà essere adottato uno screening caso per caso almeno per certi tipi di progetti.
Italia

Lo screening è stato introdotto nella legislazione italiana con l’atto di indirizzo e coordinamento nel 1996 (DPR 12/4/96), pertanto è una procedura applicata unicamente ai progetti di competenza regionale.

Sono previsti sia criteri e soglie che procedure caso per caso.
Lussemburgo Nella legislazione del 1994 la VIA è obbligatoria per i progetti dell’Allegato I. Anche i progetti stradali sono soggetti a VIA obbligatoria secondo una legge che riguarda la creazione di una rete di comunicazione. Le decisioni sulla necessità di VIA per i progetti dell’Allegato II vengono prese caso per caso.
Paesi Bassi

L’Allegato C del Decreto contiene un elenco di progetti, piani e programmi (e in alcuni casi comprende livelli di soglia) per cui è obbligatoria la VIA. L’Allegato D contiene un elenco di progetti per i quali è richiesto uno screening per determinare se è necessaria una VIA. Lo screening viene eseguito dall’autorità competente e la decisione di effettuare o meno una VIA può essere oggetto di un contenzioso.

L’implementazione della Direttiva 1997 richiederà modifiche agli allegati che porteranno a includere altre tipologie di progetti nell’Allegato D. Inoltre i criteri generali dell’Allegato III della Direttiva 1997 richiederanno l’aggiunta di un criterio supplementare ai criteri attualmente usati per lo screening: le caratteristiche degli impatti potenziali (gli effetti potenzialmente significativi dei progetti). Inoltre è prevista l’obbligatorietà della VIA per progetti e piani che provocano effetti ambientali transfrontalieri.

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Portogallo

La necessità di una VIA per progetti dell’Allegato II è soggetta a soglie che sono state stabilite per legge. Non c’è quindi nessuna necessità di ulteriori screening caso per caso.

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Spagna La necessità di una VIA per progetti dell’Allegato II è soggetta a soglie che sono state stabilite per legge. Non c’è quindi nessuna necessità di ulteriori screening caso per caso. -
Svezia Il Codice Ambientale include le procedure di screening. I committenti devono avere delle consultazioni con l’Ente Amministrativo Provinciale e con i soggetti particolarmente coinvolti dal progetto. L’Ente decide poi se è necessaria una VIA. Le leggi riunite nel Codice Ambientale regolano tutti i tipi di progetti elencati negli Annessi I e II della Direttiva 1985 -
Regno Unito

Con l’approvazione delle nuove norme di trasposizione della nuova direttiva verrà stabilita una nuova procedura di screening; che prevede delle soglie per ogni classe di progetto della Lista II sotto le quali non è mai necessaria una VIA tranne che per progetti in aree protette. Invece, al di sopra di tali soglie l’Autorità competente deve procedere alla fase di screening sulla base dei criteri fissati nella Lista III, basati sui criteri dell’Allegato III della direttiva.

Una guida ulteriore per l’Inghilterra è data da una nuova Circolare 2/99 che informa sulle soglie e le altre caratteristiche dei progetti della Lista II che rendono necessaria o meno una VIA. Linee Guida simili saranno emanate anche per la Scozia, il Galles e l’Irlanda del Nord.

In attesa dell’approvazione delle nuove norme, la responsabilità per lo screening dei progetti dell’Allegato II resta a carico dell’autorità compe-tente (di solito la autorità locale di pianificazione) che relaziona caso per caso basandosi su considerazioni quali l’impatto che il progetto può avere sull’ambiente.

 

Scoping

Nella proposta della nuova direttiva erano contenute norme per lo scoping che sarebbero dovute diventare obbligatorie, ma che poi non sono state inserite nella direttiva approvata (97/11/CE). Pertanto la nuova direttiva stabilisce solo che in ogni Stato membro l’autorità competente deve fornire un parere sullo scoping, qualora il committente lo richieda. Mentre demanda ai singoli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria per le autorità competenti la definizione di procedure per lo scoping. 

Nella tabella che segue è sintetizzata la situazione relativa all’applicazione delle procedure di scoping negli Stati membri. Appare evidente che la maggior parte dei paesi europei ha scelto di definire delle procedure formali per lo scoping mentre una piccola parte ha fornito semplicemente delle linee guida per indirizzare gli operatori interessati nella definizione dei contenuti degli studi di impatto.

Stato
membro

TRASPOSIZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE SULLA VIA

Scoping
procedure definite nella legislazione

Scoping
procedure non definite nella legislazione

Austria La procedura di scoping era già inclusa nella legge sulla VIA, in vigore sin dal 1994. Tale fase è già ben avviata pertanto la direttiva 97/11/CE non porta cambiamenti significativi a riguardo. -
Belgio L’approccio allo scoping nelle tre Regioni varia notevolmente. -
- Regione Bruxelles E’ prevista una procedura per la redazione dei contenuti dei SIA che sono soggetti ad un’inchiesta pubblica. Il contenuto finale è quello approvato da un Comitato di controllo. I contenuti generali del SIA sono indicati dalla legislazione. Nella redazione di un SIA il committente deve rivolgersi a esperti di VIA accreditati dallo Stato. Il team di esperti deve preparare una relazione di scoping  che viene discussa da una Commissione di funzionari delle principali autorità. Inoltre è in fase di costituzione un comitato di controllo degli studi di impatto che dovrà approvare il contenuto finale dei SIA. -
- Regione Vallonia L’autorità competente è responsabiile per la definizione dei contenuti del SIA -
- Regione Fiandre Non sono note informazioni. -
Danimarca - In Danimarca non ci sono procedure formali di scoping. Nel 1994 il Ministero dell’Ambiente ha tuttavia emanato delle linee-guida sullo scoping.
Finlandia La prima legge sulla VIA già richiedeva lo scoping come parte della procedura che includeva anche la partecipazione del pubblico. Nella fase preliminare di una VIA il committente è tenuto a preparare un programma di valutazione che viene pubblicizzato sui giornali e consente la partecipazione del pubblico. Si invitano anche diversi enti locali ad esprimere pareri sulla questione. Non ci sono variazioni per quanto riguarda la trasposizione della Direttiva 1997. -
Francia - In Francia non vi è alcuna procedura formale di scoping e l’autorità competente non deve specificare le informazioni da fornire per ciascun progetto. Comunque alcune circolari tecniche redatte tra il 1978 e il 1990 da parte del Ministero dell’Ambiente e da altri ministeri definiscono il tipo di informazioni che il progettista è tenuto a presentare.
Germania

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Nella legislazione tedesca non vi è alcuna procedura formale per lo scoping. Lo scoping è comunque vivamente raccomandato dalle autorità competenti e il suo uso è ormai frequente. Nessun cambiamento in programma.
Grecia Lo scoping è richiesto per l’approvazione della localizzazione di un progetto o di un’attività. Per la costruzione di strade e strutture turistiche vi sono alcune circolari che specificano le informazioni necessarie. Il Ministero dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici intendono adottare specifiche regole per i contenuti dei SIA. -
Irlanda In base alle norme del 1999 l’autorità competente è tenuta a fornire assistenza sullo scoping, se il committente ne fa richiesta. -
Italia

La procedura di scoping definita dalla nuova direttiva viene effettuata a livello regionale con il supporto di una conferenza dei servizi in ottemperanza al DPR 12/4/96.

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Lussemburgo - In Lussemburgo non ci sono regole formali per lo scoping. Il Ministero dell’Ambiente mette comunque a disposizione materiale informativo sui contenuti e i metodi per effettuare una VIA. Queste informazioni standard vengono di solito adottate nei vari progetti tramite consultazione tra i committenti e i loro consulenti ambientali e le autorità competenti.
Paesi Bassi

La Legge per la Gestione Ambientale comprende una procedura formale di scoping. Le autorità competenti hanno stabilito linee-guida per i contenuti degli studi di impatto di progetti specifici. La Direttiva 1997 non porterà nessun cambiamento alle procedure di scoping già esistenti.

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Portogallo

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Attualmente non vi è alcuna procedura formale di scoping. La bozza della nuova di legge stabilisce una procedura nella quale il committente deve notificare all’autorità competente l’intenzione di presentare una richiesta e questa deve comprendere una dichiarazione sullo scoping proposto del SIA, almeno per i progetti dell’Allegato I. Al pubblico viene offerta la possibilità di fare commenti sullo scoping che deve specificare gli aspetti da studiare, le analisi, le metodologie, le tecniche da adottare e la composizione del gruppo di lavoro che prepara il SIA.
Spagna Nella legislazione nazionale è prevista una procedura formale di scoping. Non vi è una guida specifica per lo scoping ma si deve redigere un rapporto separato sullo scoping e spedirlo al Dipartimento regionale dell’Ambiente (o per alcuni progetti al Ministero dell’Ambiente). Successivamente, questo documento viene spedito dall’autorità competente ad organizzazioni selezionate (per es. organizzazioni non governative, università, etc.) per avere dei pareri, dopodiché viene spedita una risposta al committente. -
Svezia La procedura per preparare un SIA e le relative informazioni sono contenute nel Codice Ambientale. Per diversi progetti, come strade e ferrovie, vi sono statuti particolari. -
Regno Unito

Prima della Direttiva 1997 non vi erano procedure formali di scoping, anche se i documenti-guida del DETR (Department of Environment, Transport and the Regions) incoraggiavano apertamente lo scoping informale, comprese ampie consultazioni.

Le norme del 1999 stabiliscono una procedura volontaria di scoping per cui l’autorità competente deve dare un parere sullo scoping se il committente lo richiede.

La circolare 2/99 DETR dà tutte le informazioni al riguardo.

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Stato
membro

PRINCIPALI LINEE GUIDA PER LA V.I.A.

Austria

SIA- Linee guida – Informazioni sulla VIA”,

pubblicato dall’Ente Federale per l’Ambiente nel 1994.

Sono in preparazione altre linee guida su SIA per l’incenerimento dei rifiuti, centrali elettriche e impianti sciistici. Sono state proposte anche linee guida sui progetti minerari.

Belgio

Het MER-Richtlijnenboek”,
pubblicato dalla autorità ambientale nel 1995. Comprende linee guida procedurali e metodologiche dello scoping.

Danimarca

Veljedning om planloven”,

pubblicate dal Ministero dell’Ambiente nel novembre 1996.

La VIA in Danimarca”, Ministero dell’ambiente e dell’energia, 1995.

Workshop - L’efficacia della VIA nordica”,  TemaNord 1995:532, Consiglio Nordico dei Ministeri.

Linea guida n° 182” pubblicata dal Ministero dell’Ambiente nel 1994. Comprende informazioni utili per lo screening e per lo scoping.

Germania

Linee guida sulla VIA e le procedure”,

pubbllicate dal Ministero Federale dell’Ambiente nel giugno 1999 e usate dai vari Länder federali. 

Linee guida generali amministrative sull’attuazione della legge sulla VIA

(Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes über Umweltverträglichkeitsprüfung), Documento unico ministeriale 46 (32): 669.

Irlanda Linee guida sulle informazioni da inserire negli studi di impatto(Guidelines on the information to be contained in Environmental Impact Statements), saranno pubblicate entro quest’anno dall’Agenzia Irlandese per la Protezione dell’Ambiente. Comprendono linee guida sullo screening e sullo scoping. Sottolineano l’importanza delle consultazioni preliminari per determinare lo scopimg di un SIA.
Italia

Norme UNI: UNI 10742 “Finalità e requisiti di uno studio di impatto ambientale”, UNI 10743 “Linee guida per la redazione degli studi di impatto ambientale relativi ai progetti di impianti di trattamento di rifiuti speciali (pericolosi e non)”, UNI 10744 “ Linee guida per la redazione degli studi di impatto ambientale relativi ai progetti di termoutilizzazione o di incecerimento di rifiuti urbani ed assimilabili”, UNI 10745 “Terminologia”

Sono inoltre in corso di preparazione linee guida sulla VIA prevalentemente a livello regionale.

Lussemburgo Codice dell’ambiente(Code de l’environnement) pubblicato dal Ministero dell’Ambiente. Comprende tutte le leggi e le direttive importanti riguardo all’ambiente.
Paesi Bassi

Valutazione e giudizio - Manuale per lo Screening nella VIA” (Afwegen en Oordelen - Handreiking voor de m.e.r.-beoordelingsplicht) pubblicato quest’anno dal Ministero dell’Ambiente e dell’Edilizia. Questo manuale comprende linee guida per lo screening di progetti dell’Allegato D.

Svezia Linee guida  EIA”, pubblicate dall’Agenzia Svedese per la Protezione dell’Ambiente nel 1995. Comprende informazioni generali sulla VIA. 
Regno Unito

Preparazione degli studi di impatto per i progetti di pianificazione che richiedono la VIA – Una Guida  pratica” – “ Valutazione delle infomazioni ambientali per i progetti di pianificazione - Una Guida  pratica  

(Preparation of Environmental Statements for Planning Projects that Require Environmental Assessment - A Good Practice Guide” - “Evaluation of Environmental Information for Planning Projects - A Good Practice Guide”)

pubblicate dal Dipartimento dell’Ambiente. Comprendono linee guida per lo scoping informale che deve prevedere ampie consultazioni.

 

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NOTIZIE DALL'ITALIA

Aggiornamento Legislativo in Italia

 

E’ stata approvata la legge istitutiva dell’ARPA della Regione Lombardia.

La legge regionale n. 16 del 14 agosto 1999, istituisce l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) in Lombardia.

Essa definisce le attività che saranno esercitate dall’ARPA:

  1. supporto tecnico-scientifico ai livelli istituzionali competenti nelle materie identificate dalla legge stessa;  

  2. controllo ambientale e segnalazione alle autorità competenti delle violazioni in materia ambientale;

  3. informazione ambientale;

  4. promozione della ricerca e diffusione delle innovazioni;

  5. promozione dell’educazione e della formazione ambientale;

  6. altre attività connesse alla tutela dell’ambiente.

La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR.

(pubblicata sul 2° Suppl. Ordinario del BUR al n.33 del 19/8/99)

Varato il Decreto che recepisce la Direttiva sull’IPPC

Il DPR è stato varato definitivamente il 29 luglio scorso dal Consiglio dei Ministri, tale decreto disciplina la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento di attività relative a diversi settori industriali quali: energia, metallurgia, mineraria, chimica, gestione rifiuti ecc…Questo ultimo provvedimento legislativo prevede un’unica autorizzazione ambientale, sull’esempio dello sportello unico, di determinati impianti esistenti che comprenderà tutte le autorizzazioni ambientali in materia di aria, acqua e rifiuti, nonché il rinnovo. il riesame della stessa autorizzazione integrata e le modalità di esercizio degli impianti stessi. L’autorità competente, a livello nazionale sarà la stessa autorità responsabile della VIA, mentre a livello regionale sarà individuata dalle stesse amministrazioni periferiche con il vincolo che sia unica.

Con l’approvazione di questo decreto, l’Italia riesce a trasporre la direttiva europea 96/61/CE sull’IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) entro i termini stabiliti (il termine scadeva dopo tre anni dal 10/10/96, giorno di pubblicazione della direttiva sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee).

Sul prossimo numero saranno pubblicate informazioni dettagliate al riguardo.

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Regione Liguria: V.I.A. e sostenibilità dei piani

V.I.A. e Valutazione Ambientale Strategica

La Valutazione di Impatto Ambientale (comunemente detta VIA) è una procedura che appartiene al processo decisionale: esso consiste nella definizione di un bilancio benefici-danni, inteso non solo sotto il profilo ecologico-ambientale, ma anche sotto quello economico-sociale, ed è finalizzato al rispetto della gestione ottimale delle risorse. La VIA è infatti uno strumento per la sostenibilità: a scala di singolo progetto essa verifica l’inserimento ottimale nell’ambiente della soluzione prospettata, che deve realizzare la migliore mediazione tra esigenze funzionali ed impatto.

La VIA afferma il passaggio, nella gestione del territorio e delle risorse, ad un sistema di previsione-prevenzione degli effetti delle azioni sull’ambiente, piuttosto che di ripristino. L’ambiente non deve più essere visto come un vincolo da soddisfare o come fattore limitante per lo sviluppo, ma come un aspetto da tenere in considerazione nella definizione delle scelte, portatore di nuove possibilità e proprie specifiche peculiarità.

Per evitare squilibri territoriali, degrado ambientale ed urbano occorre affermare a livello di pianificazione e programmazione un approccio che dia alle risorse naturali ed antropiche pari dignità rispetto alle esigenze dello sviluppo economico. La VIA Strategica, articolandosi in fasi ex ante, intermedia ed ex post, non può che risultare determinante nell’invertire le attuali tendenze dissipatorie dei modelli di sviluppo, uso e pianificazione delle risorse, costituendo la premessa per l’affermarsi di una nuova cultura del piano e della programmazione: una pianificazione intesa nel senso di governo dinamico del territorio, che tenga conto dei feedback derivanti dalle trasformazioni e che abbia come caratteristica peculiare quella di essere un work in progress, un processo in cui continuità e rivalutazione . garantiscano una reale efficacia.

Non sfugge tuttavia che i nodi proposti da questo nuovo approccio al decision-making siano molti.

Un primo problema metodologico è costituito da una più completa e reale integrazione tra obiettivi di sostenibilità ed azioni specifiche che possono essere previste dagli strumenti di pianificazione e programmazione. Le indicazioni dell’Agenda XXI di Rio de Janeiro e del V Programma Quadro dell’UE vanno contestualizzate, rese sempre più puntuali ed allargate a tutti i settori implicati nella gestione delle risorse e del territorio.

Una descrizione fondativa deve costituire il supporto conoscitivo sulla base del quale individuare il campo d’azione della pianificazione: la valutazione delle necessità/opportunità del territorio può consentire di individuare sia le possibili strategie di utilizzo, compatibili e/o finalizzate all’attuazione degli obiettivi della sostenibilità, sia gli effetti sulle risorse ambientali e socio-economiche di tali strategie.

Un altro aspetto è la necessità  di elaborare un opportuno sistema di indicatori, calcolabili e rappresentativi, ai fini di consentire la valutazione dell’efficacia di piani e programmi nel conseguire tali obiettivi.

Vi è infatti una forte domanda di informazioni ambientali specifiche per l’utente, pianificatore, programmatore, urbanista o progettista che sia. La realizzazione del progetto Ecozero della Regione Liguria (descrizione del progetto in “Notizie dal Centro VIA Italia” n.10) e la conseguente accresciuta ed organizzata disponibilità di dati è forse la più evidente azione finalizzata a rispondere a tale esigenza. L’elaborazione stessa del sistema di indicatori può avere un’ulteriore valenza di semplificazione delle informazioni richieste.

Le azioni intraprese dovrebbero consentire di vanificare il purtroppo diffuso timore di conferire all’ambiente ed ai dati ambientali una rilevanza tale da richiedere ingenti quantità di informazioni e di ricerca analitica che da soli esauriscono le risorse per le opere o comunque incidono in modo marcato sui costi. Basta pensare ai tanti esempi del passato che hanno evidenziato come scelte aprioristiche portino a costi di ripristino, mantenimento, bonifica elevatissimi, per comprendere che l’onere della conoscenza ambientale si risolve in realtà in un risparmio.

Sostenibilità dei piani ed effetti sulla V.I.A.

A conferma della necessità della VIA Strategica per piani e programmi, la nuova legge regionale sulla VIA del 30/12/98 n. 38, in conformità con la Legge Urbanistica Regionale n. 36/97, ribadisce il concetto della sostenibilità per gli atti di pianificazione e programmazione, prevedendola anche per quelli di tipo ambientale, e norma la verifica della sostenibilità per i piani urbanistici operativi. Molti progetti di opere di notevole importanza sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale e, con l’approvazione della legge urbanistica regionale, è stato approfondito questo aspetto fin dalla previsione di tali opere negli strumenti di pianificazione. La legge stabilisce che le previsioni di trasformazione territoriale dei piani regionali, provinciali e comunali siano supportate da uno studio di sostenibilità ambientale, e che suoi approfondimenti sono necessari al fine di conseguire i seguenti effetti:

La nuova legge in materia di VIA prevede la definizione di una metodologia per l’elaborazione degli approfondimenti a corredo dello studio di sostenibilità, che possa permetterne la valutazione ai fini degli effetti sopramenzionati. Essa è volta non a definire aprioristicamente gli strumenti di verifica che potranno essere impiegati, ma piuttosto a permettere l’applicazione delle tecniche più adatte nei vari casi e di impiegare le competenze disponibili.

L’approfondimento della sostenibilità ambientale delle previsioni di trasformazione contenute nei piani dovrà definire gli obiettivi prestazionali di tutela, salvaguardia e riqualificazione del sistema ambientale, insediativo e socioeconomico che si intendono perseguire, la descrizione e la stima dei prevedibili effetti delle scelte, la verifica delle stesse e le mitigazioni, nonché l’indicazione della fattibilità economica, che giustifica la realizzabilità delle previsioni stesse nell’ambito di un approccio dinamico e non rigido e vincolistico alla pianificazione.

Una proposta metodologica di valutazione degli approfondimenti 

Nel momento in cui si deve valutare un’azione di trasformazione, devono essere chiaramente individuabili le caratteristiche progettuali e gli effetti della stessa sulle risorse ambientali e territoriali. Scopo essenziale della valutazione è la verifica di coerenza delle scelte di piano con il principio di orientamento del governo del territorio a favore dello sviluppo sostenibile, e con le condizioni alla trasformabilità poste dalla vulnerabilità e riproducibilità delle risorse ambientali e territoriali coinvolte.

 

1.    Definizione del quadro conoscitivo dello stato di fatto

Una corretta valutazione richiede una notevole quantità di informazioni sullo stato e sulle condizioni delle risorse ambientali interessate dall’azione di trasformazione e quindi il quadro conoscitivo dello strumento urbanistico deve essere necessariamente approfondito e contenere se non tutte, almeno la grande maggioranza delle informazioni necessarie per la valutazione.

 L’analisi deve consentire di individuare le risorse interessate direttamente ed indirettamente dall’azione di trasformazione, e per ognuna di esse l’ambito degli effetti a carico del quale approfondire l’indagine. Per ogni ambito l’analisi deve essere svolta a carico dei sistemi ambientale, insediativo e socio-economico, evidenziando in particolare:

2.    Definizione degli obiettivi della trasformazione

L’azione di trasformazione prevista deve essere descritta dettagliatamente, esplicitando i motivi alla base della scelta fatta e le finalità in rapporto all’impostazione complessiva del piano. Deve essere verificata la compatibilità dell’azione di trasformazione con il quadro conoscitivo delineato, anche in termini di coerenza con il quadro normativo, esplicitandone gli obiettivi di tutela, salvaguardia e riqualificazione dei sistemi ambientale, insediativo e socioeconomico. Anche in questa fase può essere utile l’uso di indicatori in grado di stimare l’efficacia delle azioni di politica ambientale prospettate (indicatori delle politiche).

3.    Descrizione dell’azione di trasformazione in termini anche prestazionali

Devono essere opportunamente argomentate le opzioni di sito, dimensione e tecnologia dell’azione di trasformazione in rapporto alle possibili alternative. Oltre alle caratteristiche progettuali, della stessa devono essere chiaramente analizzate le interrelazioni con i sistemi e l’utilizzo delle risorse, dettagliando gli obiettivi prestazionali relativi alla mobilità, all’approvvigionamento idrico ed energetico, alla depurazione degli scarichi, allo smaltimento dei rifiuti solidi, alla difesa del suolo, etc.. L’analisi prestazionale della scelta di trasformazione dovrebbe consentire di stimarne il grado di reversibilità. In questa fase sono di supporto i già citati indicatori di stato e di pressione, attraverso cui rappresentare gli effetti della scelta di trasformazione su risorse e sistemi.

4.    Valutazione della scelta di trasformazione

La verifica della sostenibilità della scelta di trasformazione deriva dal confronto fra la situazione con intervento (valutando comparativamente le opzioni alternative di sito, dimensioni, tecnologia) e la situazione senza intervento, così delineate dall’analisi condotta come indicato ai punti precedenti e descritte eventualmente dagli indicatori. L’efficacia della scelta di trasformazione è misurata dal conseguente miglioramento della qualità dei sistemi ambientali, insediativo e socio-economico rispetto alla condizione iniziale, in termini di diminuzione della pressione o miglioramento dell’infrastrutturazione ecologica. Anche indicatori prestazionali, che pesano cioè l’effettivo raggiungimento degli obiettivi della trasformazione, possono essere utili allo scopo.

5.     Indicazione delle mitigazioni e/o compensazioni

Consiste nel passaggio dalle condizioni per la trasformabilità alle condizioni per la trasformazione: qualora, a fronte di una giustificazione dell’opera in termini socio-economici molto forte, la scelta di trasformazione implichi un aumento del carico ambientale, è necessario verificare la possibilità di adottare opportune misure di mitigazione e/o compensazione degli effetti ambientali negativi. Se ciò non è possibile, l’azione di trasformazione deve essere ridiscussa per quanto concerne le alternative di sito, dimensione, tecnologia, o, eventualmente, gli obiettivi e le modalità di trasformazione previste dal piano devono essere riformulati.

ATTIVITA' CENTRO V.I.A.

Il Laboratorio Mediterraneo per un turismo sostenibile
“Paolo Schmidt di Friedberg" 

Il Prof. Paolo Schmidt di Friedberg aveva una sensibilità innata per le problematiche del turismo. E' stato consigliere del Touring Club Italiano ed ha organizzato e coordinato numerosi Convegni e Tavole Rotonde sul Turismo, già a partire dagli anni settanta. Citiamo, come esempi, il contributo alla Conferenza "Per un rilancio del turismo lacuale", Bellagio, 1976 e la partecipazione alla Tavola Rotonda "Società post-industriale, turismo e strumenti di governo" in occasione del Convegno "Beni culturali e sviluppo economico nell'area centrale del paese", Abbazia S. Croce in Sassovivo, Foligno, 1986.

Alla fine degli anni ottanta coordinò uno studio FAST - TCI su turismo e ambiente, finanziato dalla Comunità Europea. Lo studio si concluse con il Convegno Internazionale “Turismo e ambiente nella società post-industriale”, che si tenne a Milano i giorni 9 e 10 marzo 1989. Negli Atti del Convegno, in un centinaio di pagine, Schmidt, dopo aver ricordato le principali caratteristiche della società post-industriale, presenta una breve storia del turismo ed il turismo come sistema complesso. Nei capitoli successivi discute la relazione fra turismo e ambiente e gli impatti causati dal turismo. Questo lavoro è ancora oggi un utile riferimento per la comprensione delle problematiche del turismo, come vissute ed interpretate in tempi che, sotto molti aspetti, sembrano ormai lontani.

L’affermarsi del concetto di “sviluppo sostenibile” ha modificato radicalmente anche l’approccio ai problemi del turismo, d’altra parte in crescita esponenziale. Il Centro VIA Italia ha iniziato la sua attività nel 1995. L’anno successivo Schmidt, sempre più convinto della necessità di affrontare le problematiche del turismo in termini scientifici, anche in base alla propria esperienza di vita, avviò un filone di ricerca tendente alla individuazione di strumenti per una gestione corretta del turismo, al fine di evitare ciò che purtroppo accade sempre più frequentemente, di doverlo subire.

Dal 1996 al 1998 ha ideato e coordinato tre studi basilari, finanziati dalla Commissione Europea. Nel primo, viene proposto uno strumento operativo per affrontare i problemi del turismo in una località di piccole e medie dimensioni. Il metodo, denominato DEIA (Dynamic Environmental Impact Assessment), consiste essenzialmente in un continuo controllo ed “aggiustamento” di un fenomeno turistico considerato nel suo complesso attraverso il confronto fra le attese dei residenti, le attese dei turisti e la realtà; attese e realtà messe in relazione al quadro ambientale puntualmente descritto.  L’applicazione del metodo, effettuata nel secondo studio all’area di Vernazza, ha messo in evidenza che l’approccio può essere di valido aiuto ad amministratori e decisori impegnati nel campo del turismo sostenibile. Vernazza fu scelta come luogo di sperimentazione in quanto possiede alcune importanti peculiarità: territorio limitato e con evidenti limiti fisici, valori ambientali particolari, presenza di un parco naturale terrestre e di una riserva marina,   comparsa relativamente recente sul mercato del turismo. L’approccio può essere utilizzato anche in altri contesti ambientali, ad esempio, nell’area turistica del Mediterraneo. Nel terzo studio sono stati identificati indicatori di specifico interesse per la definizione e l’analisi di problematiche di turismo sostenibile nel contesto di progetti, piani e programmi.

Il numero 9 di questo bollettino fu interamente dedicato agli Atti del Convegno “Gli studi di impatto come strumenti per un turismo sostenibile” che si tenne a Genova il 23 ottobre 1997. Il contributo di Schmidt al Convegno, intitolato “Studi d’impatto ambientale applicati al turismo - Il caso di Vernazza” termina come segue:
“Quanto esposto rende necessario procedere a ricerche teoriche, a sperimentazioni pratiche e a sistematici scambi di informazioni per mettere a punto schemi di comportamento, manualistica e opportunità formative che consentano alle singole località turistiche di affrontare e vincere la sfida del turismo compatibile. La presente ricerca può essere considerata come un primo passo in questa direzione; il successivo dovrebbe consistere nella istituzione di un osservatorio multinazionale (a carattere mediterraneo per ragioni di specializzazione) per l’esecuzione di ulteriori ricerche e per l’organizzazione sistematica dello scambio di informazioni”. 

Anche in discussioni successive, Schmidt ha sostenuto, con calore, l’utilità di un “Osservatorio” o “Laboratorio” dedicato alla messa a punto e sperimentazione di metodologie per l’affermazione di un turismo sostenibile, con particolare attenzione alle aree alle quali era maggiormente affezionato: le Cinque Terre e, più in generale, il bacino del Mediterraneo. Dopo la sua scomparsa, avvenuta lo scorso gennaio, il Centro VIA Italia ha deciso di continuare attivamente su questa strada e di dedicare il Laboratorio, che egli ha voluto, alla sua memoria. Il Laboratorio, denominato “Laboratorio mediterraneo per un turismo sostenibile Paolo Schmidt di Friedberg” sorge a Vernazza, ove egli ha pensato molto alle problematiche del turismo ed ha sperimentato la metodologia DEIA.

Lo scopo del Laboratorio, sorto con il contributo della Regione Liguria, è di promuovere un turismo sostenibile, con particolare attenzione all’area del Mediterraneo ed in collaborazione con i Centri VIA europei. Le principali attività del Laboratorio consistono nella messa a punto e sperimentazione di metodologie innovative per lo sviluppo di un turismo sostenibile, nella realizzazione di un centro di documentazione e nella promozione e organizzazione di convegni nazionali ed internazionali su aspetti del turismo sostenibile di particolare attualità.

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V.I.A. e VIA Strategica: indicatori per un turismo sostenibile

Studio realizzato con il supporto della Commissione europea (DGXI) e della Regione Liguria (Struttura VIA)

Lo studio realizzato nel corso del 1999 rappresenta un ulteriore contributo del Centro VIA Italia al tema del turismo sostenibile. L’attività in questo settore è iniziata nel 1989 con la pubblicazione “Tourism, Employment and Environment in Post-industrial Society” ” (Schmidt di Friedberg, 1989), realizzata per conto della Commissione europea, che esaminava la relazione tra turismo e ambiente alla scopo di definire i principi di una politica per un turismo sostenibile. Successivamente, il Centro VIA Italia proseguì il lavoro con l’elaborazione di altri due studi, sempre con il supporto della Commissione europea, intitolati: “Studi di impatto: uno strumento per gestire il turismo e non subirlo” (1996) e "Impact Studies and Sustainable Tourism: DEIA in Vernazza" (1997). Lo studio del 1996 ha messo a punto uno strumento di valutazione della sostenibilità dello sviluppo turistico in aree di piccole e medie dimensioni basato sull’analisi del rapporto dinamico tripolare tra ambiente, turisti e residenti. Nel corso dello studio effettuato nel 1997 tale metodologia è stata sperimentata nella località turistica marina di Vernazza, situata nell’area protetta delle Cinque Terre.

L’esperienza di Vernazza ha confermato la validità dell’approccio proposto e ha evidenziato la necessità di identificare ed elaborare indicatori specifici da utilizzare nella valutazione dell’impatto ambientale delle attività turistiche.

Lo studio “VIA e VIA Strategica. Indicatori per un turismo sostenibile”, ultimato quest’anno, è un primo passo verso tale direzione.

Questo studio propone un set di indicatori da utizzare nelle analisi ambientali necessarie per definire le politiche di gestione dello sviluppo turistico e, in particolare, nelle procedure di VIA e VIA strategica disciplinate dalle direttive europee 85/337/CEE, 97/11/CE, dalla proposta di direttiva sulla SEA (Strategic Environmental Assessment) e dalle relative normative nazionali. In altri termini, il lavoro definisce “strumenti di misura” in grado di stimare lo stato delle condizioni ambientali e gli impatti causati dalle attività turistiche al fine di individuare anche azioni di risposta per equilibrare il bilancio tra lo sviluppo economico e le necessità sociali e ambientali in un determinato contesto territoriale.

Nella prima parte del lavoro viene analizzato in profondità il rapporto tra turismo e ambiente attraverso l’esame dei principali studi sul fenomeno turistico a partire da quelli “classici” che confrontano variabili esclusivamente economiche fino ad arrivare alle definizioni di turismo sostenibile elaborate nel corso degli ultimi anni e ai principali approcci metodologici impiegati negli studi sul turismo sostenibile. In particolare, sono esaminati i metodi del “life cycle” e della “carrying capacity” applicati al turismo e gli studi sugli indicatori ambientali realizzati dalla WTO (World Tourism Organisation) e dall’OECD (Organisation for European Cooperation and Development). Inoltre, vengono presentate e commentate le principali linee guida per una politica di sviluppo turistico in un’ottica sostenibile come il Piano di Azione dell’Unione Europea per promuovere il turismo sostenibile, i “papers” realizzati dopo l’Agenda XXI, le Carte di intenti realizzate da diverse organizzazioni tra cui la nota “Carta di Lanzarote”.

Nella seconda parte dello studio viene elaborato un Set degli Indicatori per un Turismo Sostenibile attraverso sia la selezione degli indicatori più significativi impiegati nei principali studi esaminati che l’elaborazione di nuovi indicatori non ancora sperimentati.

 

Fattore
Ambientale

Componente del Turismo

Ambiente

Residenti

Turisti

Aria . . .
Acqua . . .
Suolo . . .
Clima . . .
Flora and fauna . . .
Paesaggio . . .
Salute umana . . .
Aspetti socio-economici . . .
Beni materiali . . .
Patrimonio culturale . . .
Energia . . .
Rifiuti . . .

 

Come si può vedere nella Tab.1 la struttura del Set di indicatori presenta nelle colonne le tre principali componenti del turismo sostenibile: ambiente, turisti e residenti, in accordo con la definizione di turismo sostenibile proposta dal Centro VIA Italia1, e nelle righe i fattori che devono essere esaminati nella valutazione di impatto ambientale di progetti, piani e programmi (VIA e VIA Strategica). La considerazione di indicatori specifici per residenti e visitatori sottolinea la particolare importanza agli aspetti sociali, purtroppo spesso trascurati nella valutazione dell’impatto ambientale delle attività antropiche.

Più in dettaglio, il Set degli indicatori viene presentato in 20 tabelle, un esempio è riportato nella Tab.2 relativa agli indicatori per il fattore flora e fauna – aree protette (per il fattore flora e fauna sono distinti diversi tipi di indicatori: di aree protette, di habitat critici, di risorse naturali, e di specie). Ogni tabella è dedicata ad uno specifico fattore naturale: aria, acqua, suolo, clima, flora e fauna, paesaggio, o antropico (fattore “uomo” nella direttiva): salute umana, aspetti socio-economici, beni materiali, energia e rifiuti.

In ogni tabella gli indicatori sono ulteriormente distinti in tre principali categorie: indicatori di stato, di impatto e di mitigazione e compensazione. Questa classificazione si fonda sull’approccio “stato-pressione-risposta” adottato dall’OECD (Organisation for European Cooperation and Development) nello studio sulla definizione di indicatori per uno sviluppo sostenibile “The Pressure-State-Response (PSR) Framework (1994)”. Tale impostazione viene reinterpretata in funzione delle analisi richieste nelle procedure di VIA e VIA Strategica individuando: gli indicatori per l’analisi preliminare delle condizioni ambientali ex ante la realizzazione di un progetto come indicatori di stato; gli indicatori di impatto per prevedere gli effetti negativi e positivi dei progetti come indicatori di pressione; infine gli indicatori di mitigazione e compensazione degli effetti previsti come indicatori di risposta.

Tab. 2: Indicatori per un Turismo Sostenibile Fattore naturale: flora e fauna – indicatori di aree protette

(per il fattore flora e fauna sono distinti diversi tipi di indicatori: di aree protette, di habitat critici, di risorse naturali, e di specie).

 

Tipo di indicatori

Componente del Turismo

Ambiente

Residenti

Turisti

  • % territorio protetto

  • n ° aree sotto stress ambientale

  • n° specie in pericolo di estinzione

  •  livello di protezione del sito - Indice IUCN:

-          protezione rigida

-          conservazione e ricreazione
      negli ecosistemi

-          conservazione delle risorse
      naturali

        conservazione tramite
      un’attiva gestione

-          conservazione e ricreazione
      nei paesaggi terrestri e marini

-          uso sostenibile degli
      ecosistemi naturali

  • % visitatori aree protette rispetto al totale dei residenti

  • % visitatori aree protette rispetto al totale dei turisti

  • servizi offerti (guide, punti di informazione, ecc..)

 

  • n° aree sotto stress ambientale

  • n° specie in pericolo di estinzione

  • % superfici asfaltate

  • restrizioni delle attività umane (es. divieto di pesca)

  • % budget nazionale/locale speso per la gestione delle aree protette

  • ammontare speso per misure di mitigazione

  • % territorio protetto destinato all’uso turistico

  • restrizioni delle attività umane (es.riduzione dell’uso dei mezzi di trasporto: auto, barche)

  • pagamento quote di entrata nelle aree protette

  • zonizzazione

  • aumento % territorio protetto

  •  riduzione n° aree sotto stress ambientale

  • riduzione n° specie in pericolo di estinzione

  • aumento di misure di protezione e di mitigazione (es.:reintroduzioni di specie faunistiche e vegetazionali)

  • restrizioni delle attività umane

  • occupazione nelle aree protette (guardie ecologiche, agriturismo, guide

  • pagamento quote di entrata

  • aumento % territorio protetto

  • contributo delle entrate turistiche per il mantenimento, la gestione e il miglioramento dei beni naturali

 

 

 

In definitiva, il Set di indicatori per un turismo sostenibile proposto dal Centro V.I.A. Italia, è uno strumento in grado di supportare l'amministrazione pubblica nella gestione dello sviluppo turistico. In particolare, può rappresentare un utile riferimento per le località turistiche di piccole e medie dimensioni che intendono definire politiche partecipate nella gestione del turismo in un'ottica di sviluppo sostenibile.

 

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Convegno Internazionale: "Approcci e Strumenti per un turismo sostenibile"
Vernazza (La Spezia), 29 Ottobre 1999, Chiesa di San Francesco

Tema

Si sentono sempre più frequentemente espressioni del tipo: "turismo verde", "turismo sostenibile" e simili. Ciononostante, l'attuale relazione tra turismo e ambiente è tuttora, in essenza, analoga a quella esistente tra industria e ambiente ai tempi della rivoluzione industriale. Cioè basata sullo sfruttamento delle risorse senza preoccupazione alcuna per il futuro. Resta comunque acquisito che il turismo è un importante fattore di benessere economico e sociale, sovente il solo accessibile a popolazioni situate in aree prive di altre possibilità di sviluppo. D'altra parte, è altrettanto chiaro che il turismo è, attualmente, uno dei fattori più incisivi in azione sull'ambiente umano in quanto ne mina alla base non solo gli aspetti fisici ma anche quelli sociali e culturali. In questa situazione, abbiamo di fronte la sfida importante di mettere a punto e sperimentare approcci e strumenti di tutela e prevenzione facendo tesoro dell'esperienza acquisita nel settore industriale ma tenendo anche conto delle peculiarità di quello turistico. In primo luogo del ruolo della popolazione ad un tempo oggetto e beneficiaria del turismo.

Obiettivi

L'iniziativa vuole essere un'occasione per presentare alcune esperienze di gestione sostenibile del fenomeno turistico, a livello nazionale ed internazionale, al fine di raccogliere spunti e idee per promuovere uno sviluppo sostenibile del turismo nelle Cinque Terre. Attraverso l'utilizzo di esempi concreti, verranno presentati alcuni strumenti di gestione del turismo sostenibile, nonché alcune opportunità di finanziamento, al fine di stimolare il dibattito sul tema, di notevole interesse a livello locale.

Destinatari

Pubblici amministratori, operatori turistici, ricercatori, professionisti e tutti coloro che si occupano del rapporto turismo-ambiente.

Le persone interessate sono pregate di inviare, via fax o e-mail, la scheda di iscrizione al verso di questo programma.

Le iscrizioni saranno accettate fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Programma

 

10.15 

10.45

Registrazione dei partecipanti

Apertura del Convegno

Alessandro G. Colombo - Presidente Centro V.I.A. Italia

12.30

Pausa pranzo

11.00

Saluti delle Autorità

Giancarlo Mori 

Presidente della Regione Liguria

 

Tavola rotonda

Per un turismo sostenibile nelle Cinque Terre

Moderatore Carlo Cici

 

Giuseppe Ricciardi

Presidente della Provincia di La Spezia

Gerolamo Leonardini

Sindaco di Vernazza

 

Direttore Centro VIA Italia

 

 

11.30 

 

11.50
 

12.10 

 

13.10
 

 

13.30

Relazioni

Il rapporto turismo-ambiente

Alessandro G. Colombo

Centro V.I.A. Italia

Agenda XXI e turismo sostenibile

Margaret Brusasco Mackenzie

Commissione Europea - DG XI

I sistemi di gestione ambientale applicati al turismo.
Reinhard Klein

Commissione Europea - DG XXIII

L’approccio “carriyng capacity” al turismo sostenibile
Esteban Bardolet

Laboratorio de Investigaciòn y Documentaciòn Turìstica -
Isole Baleari

Il patrimonio culturale nella V.I.A.
Cassios Costas

Centro V.I.A. Grecia

Fondi strutturali per un turismo sostenibile
Gianni Ballette
Commissione Europea - DG XI
 

 

Sono stati invitati rappresentanti di:

  • Presidenza del Consiglio dei Ministri
    Dipartimento Turismo

  • Regione Liguria
    Assessorato al Turismo

  • Regione Liguria
    Assessorato all'Ambiente

  • Regione Liguria
    Affari Europei

  • Provincia di La Spezia
    Assessorato al Turismo

  • Provincia di La Spezia
    Assessorato all'Ambiente

  • Parco Nazionale delle Cinque Terre

  • Parco Regionale delle Cinque Terre

  • Azienda di Promozione Turistica Cinque Terre

  • Comunità Montana della Riviera Spezzina

  • Comune di Celle Ligure

  • Comune di Monterosso

  • Comune di Vernazza

  • Comune di Riomaggiore

 

Chiusura del Convegno

 

Scheda di iscrizione

Convegno: Approcci e Strumenti per un turismo sostenibile, Vernazza 29 Ottobre 1999:

 

Nome __________________________________________________________________________________________
Cognome __________________________________________________________________________________________
Ente/Azienda __________________________________________________________________________________________
Funzione __________________________________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________________________________
Città _____________________________________ CAP _____________________________________
Telefono _____________________________________ Telefax _____________________________________
E-Mail __________________________________________________________________________________________

 

I dati da Lei forniti saranno trattati dal Centro VIA Italia nel rispetto della Legge 675/96

 

La partecipazione al Convegno è gratuita. Le persone interessate sono pregate di inviare la scheda di iscrizione, via fax o email, a: Dott. Alessandro Villa - Centro V.I.A. Italia - P.le R. Morandi, 2 - 20121 MILANO - Tel. 02 76015672
Fax 02 782485 Email: villa@fast.mi.it

 

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ESPERIENZE

Le Direttive tecniche per la valutazione di impatto ambientale
Paolo Cagnoli - ARPA Emilia-Romagna

In Europa

La Commissione europea ha pubblicato una ricerca per verificare l’efficacia della normativa sulla VIA (CEC, 93; http://europa.eu.int/comm/dg11/eia/eia-studies-and-reports/5years.pdf). La ricerca, con una veduta d'insieme comprensiva dello sviluppo della VIA in Europa, fornisce raccomandazioni per favorire una più efficace applicazione della VIA negli Stati membri (in parte recepiti attraverso la direttiva 97/11 CEE):

Vale la pena di ricordare che negli ultimi due anni a livello europeo si aggiunge ai criteri elencati una nuova necessità importante: integrare le direttive di procedure analoghe alla VIA, soprattutto per la gestione dei rischi d’incidente (risk assessment) e la verifica ambientale d’attività esistenti (l’eco-audit), ma anche per la verifica ambientale di prodotti (l’eco-label), la valutazione di rischio ambientale (ecological risk assessment), ecc. 

L'adeguatezza e qualità dello studio di impatto ambientale (SIA) sono evidentemente i componenti più rilevanti per l'efficacia della VIA. I problemi di scarsa qualità del SIA riguardano la sottostima degli impatti ambientali negativi. La tabella seguente fa una rassegna della qualità dei SIA e del ruolo delle direttive tecniche negli Stati membri.

Stato
membro

ADEGUATEZZA DEI SIA ED USO DI DIRETTIVE TECNICHE

Austria Il SIA è pubblicato e qualsiasi persona può fare osservazioni. Il SIA è spedito anche alle autorità interessate e all'autorità competente per l'istruttoria che utilizza direttive generali. Uno strumento procedurale addizionale è l'Expertise dell'impatto.  Esperti nominati dall'autorità competente devono sviluppare questa valutazione sulla base del SIA. L'expertise è onnicomprensiva e consiste in un chiarimento completo ed un accertamento degli impatti ambientali, delle proposte per mitigarli, ed un sommario non tecnico.
Belgio
Regione Bruxelles
Il SIA è valutato da comitati nominati dell'amministrazione pubblica. Questi comitati cominciano ad acquisire grande esperienza e con le loro istruzioni possono portare notevoli miglioramenti ai SIA.
Belgio
Regione Vallonia
Il SIA è fornito, per il relativo parere, al Consiglio ambientale vallone e, sotto certe condizioni, al comitato competente consultivo per la pianificazione. Al Consiglio ed al comitato consultivo è richiesto parere ragionato sulla qualità del SIA e sulla desiderabilità del progetto.
Belgio
Regione Fiandre
Il SIA è visionato da un'unità di VIA. Questa unità ha solo 30 giorni per giudicare un SIA (silenzio assenso). Se un SIA è rigettato, il proponente può sottoporre un SIA modificato. L'istruttoria si limita a controllare se il SIA è redatto in concordanza con i requisiti di legge, delle direttive generali e se contiene le informazioni richieste.
Danimarca La legislazione richiede al Ministro dell'Ambiente ed Energia di controllare il contenuto del SIA per assicurare che gl'interessi generali e nazionali siano considerati. In aggiunta in caso di osservazioni si esamina la conformità con la legislazione e direttive generali.
Finlandia Secondo la normativa e le direttive è compito dell'autorità di coordinamento raccogliere le opinioni e commenti da attori variamente interessati, specialisti ed il pubblico. Le direttive, con schede e liste sono redatte dall'Agenzia dell'Ambiente finlandese. Questo lavoro è parte di un progetto sul "Controllo di Qualità" finalizzato ad analizzare la documentazione ed ottimizzare la qualità della VIA.
Francia Il SIA è verificato dal reparto direttamente responsabile sulla decisione. A seconda del progetto altri reparti, interni al Ministero dell'Ambiente, possono essere coinvolti. A seconda del progetto o della sua localizzazione le procedure si attuano attraverso il coinvolgimento di più specialisti e con l’ausilio di direttive specifiche. Inoltre le direzioni ambientali regionali sono molto spesso consultate informalmente dai reparti responsabili per l'esame dei SIA.
Germania

I Laender sono responsabili della VIA. Nella maggior parte dei Laender un'istruttoria informale dei SIA è condotta dalle autorità Statali. Questo poi si riflette in miglioramenti apportati alle direttive generali a supporto della procedura e del SIA. Di solito sono responsabili i dipartimenti federali per la protezione ambientale.

Grecia Non è prevista alcuna istruttoria formale sull'adeguatezza e la qualità dei SIA. L'istruttoria è fatta secondo i criteri individuali del personale autorizzato. Il Ministero dell'Ambiente intende adottare direttive sul come fare i SIA.
Irlanda L'Agenzia per la Protezione Ambientale ha abbozzato direttive per i SIA. Le direttive saranno revisionate e poi formalmente adottate. Una volta adottate formalmente, le direttive vincoleranno le autorità competenti ed i proponenti. Negli ultimi tempi la qualità dei SIA si è sempre più migliorata con l'aumento di esperienza dei consulenti e delle autorità competenti. Corsi in VIA sono stati organizzati dall'Amministrazione Pubblica ed altri.
Italia

Una Commissione di VIA a livello del Ministero dell'Ambiente ha indirizzato molti SIA in passato. Oggi diverse normative e direttive regionali comportano una notevole diffusione e differenziazione dei SIA e delle esperienze.

Lussemburgo I SIA sono esaminati da gruppi di lavoro delle amministrazioni interessate, dalle ditte e dai proponenti.
Paesi Bassi La commissione VIA olandese è costituita da esperti indipendenti. La Commissione gioca un ruolo sia nello scoping sia nella procedura di valutazione. Il SIA è istruito sulla base delle direttive generali per il SIA, formulate dalla competente autorità su consiglio della Commissione VIA.
Portogallo Il SIA è istruito da un Comitato di Valutazione, una squadre di specialisti con esperienza in ciascuno degli aspetti ambientali provenienti dai vari uffici del Ministero dell'Ambiente. I SIA non sono accettati fino a che il Comitato non è soddisfatto sul contenuto che deve essere conforme a quanto descritto dalla legge e da direttive generali.
Spagna Un comitato indipendente ambientale, "Organo Ambiential" è istituzionalizzato, per progetti maggiori, a dare il suo parere sulla qualità del SIA, sulla base di direttive generali.
Svezia E' eseguita un'istruttoria che include il SIA come supporto della decisione finale. Diverse Autorità interessate, che hanno varie responsabilità nella decisione, utilizzano direttive generali. Non tutte queste autorità possiedono competenze sufficienti. Il Consiglio Provinciale è nominato come il revisore pubblico sulla qualità del SIA che supporta la qualità dell'istruttoria fino alla decisione finale.
Regno Unito Non c'è nessuno organismo specifico statale designato per fare una verifica di adeguatezza del SIA. Le autorità competenti sono responsabili per stimare se il SIA fornisce tutte le informazioni necessarie alla decisione finale. Si può disegnare un expertise fra l'autorità attraverso consulenze. Alcune autorità sono anche membri dell'Istituto di Accertamento Ambientale che fornisce un servizio indipendente. Il Governo fornisce direttive e ricerca sulla qualità dei SIA, con un'attenzione particolare a migliorare la pratica corrente. E' pubblicata una direttiva sulla preparazione di SIA e sulla valutazione. La direttiva è anche disponibile per VIA di progetti specifici (strade, pipeline, forestazione).

In particolare si riconosce che è proprio la qualità dei SIA che dev’essere migliorata in modo significativo attraverso direttive tecniche di qualità.  In uno studio del Centro Comune di Ricerca di Ispra, effettuato per la DG XI (Colombo et al., 1996) si è cercato di identificare approcci comuni e differenze principali nei SIA degli Stati membri per guidare la definizione degli indicatori ambientali, dei metodi della predizione dell'impatto, dei criteri della valutazione, dei metodi dell'analisi dell'incertezza, dei metodi dell'accertamento del rischio e della terminologia. Lo studio ha analizzato una trentina di SIA per impianti di trattamento di rifiuti tossici e nocivi, sottoposti all’autorità competente in dieci diversi Stati membri dell’Unione europea.

I risultati principali dello studio in sintesi dimostrano che:

·          sono poco considerati nei SIA le componenti del paesaggio (con beni materiali, culturali, storici) e degli ecosistemi; ciò potrebbe anche essere dovuto all’assenza di valori rilevanti per le due componenti negli ambiti studiati, ma in realtà paesaggio ed ecosistemi sembrano le due componenti ambientali più complesse da studiare, perché marcatamente sistemiche, caratterizzate da molte interazioni tra diversi fattori;

·          nei SIA sono utilizzati indicatori ambientali sia quantitativi sia qualitativi, anche se per molte componenti essi non sono definiti con chiarezza; spesso non è chiara la relazione tra gli indicatori descrittivi degli stati ambientali di riferimento e degli impatti;

·          il volume delle informazioni fornite per la descrizione degli stati ambientali di riferimento non è attinente alla entità d’informazioni fornite per descrivere gli impatti ambientali;

·          lo stato ambientale prevedibile futuro delle aree di intervento non è praticamente considerato in nessun SIA;

·          di solito nei SIA non è descritta la fase di identificazione e selezione degli impatti.

  In Italia 

A livello nazionale italiano le direttive sono ancora disomogenee e poco integrate tra di loro. In Italia stiamo attraversando una stagione di aggiornamento della normativa, con una polverizzazione d’autorità nazionali, regionali e locali coinvolte nella VIA. Il superamento di questa fase di allineamento alla normativa europea richiederebbe un ulteriore sforzo di coordinamento tecnico, soprattutto da parte delle amministrazioni centrali. Occorre valorizzare quelle realtà con una notevole esperienza, magari maturata solo in sede locale, sulla base di consuetudini tecniche non sempre partecipate con le amministrazioni vicine, ma fertili di intuizioni e suggerimenti per il futuro.
Nel seguito si riporta a titolo di esempio il caso della Regione Emilia-Romagna che ha recentemente approvato una legge sulla VIA in applicazione dell’atto di indirizzo e coordinamento sulla materia (DPR 12.4.96).

 

A breve in Emilia-Romagna si prevede l’adozione di una direttiva generale e di diverse direttive specifiche per tipologia di progetto. Il sistema delle direttive, indicato in fig.1, è impostato come una rete di semplici “attrezzi” ciascuno utile di per se, in modo autonomo, ma complementare agli altri per consentire ai diversi utenti (tecnici, funzionari, pubblico) di affrontare tutta la procedura di VIA. Per favorire l’integrazione le direttive sono redatte con un impianto modulare dei capitoli e la redazione è fatta in forma ipertestuale. La struttura della guida generale segue l’articolazione e la sequenza delle singole fasi del processo di VIA: screening, scoping, SIA, monitoring.

Nel capitolo sulla redazione del SIA in particolare sono approfonditi gli aspetti riguardanti l’utilizzo dei modelli, la raccolta e l’assemblaggio dei dati, la sintesi delle informazioni, le valutazioni e le scelte, e i formati da utilizzare per la redazione del SIA, ecc. Ad esempio nella direttiva viene riportata una serie di informazioni ed indirizzi utile alla ricerca di dati ambientali. Si danno anche suggerimenti sulle caratteristiche di layout di un SIA: formato, contenuti dei singoli capitoli, tipologia di linguaggio, utilizzo di grafici appropriati, in modo da facilitare la lettura da parte dei decision-maker e del pubblico. Per quanto riguarda la modellistica si è cercato di evidenziare come questa può essere applicata con diverso grado di affidabilità delle stime. In realtà si sono impostate delle direttive come sistemi di supporto alle decisioni, che travalicano la direttiva tradizionale su supporto cartaceo e si integrano con i sistemi informativi, ed i modelli di stima degli impatti. Il concetto di ipertesto si sta ancora estendendo al concetto più generale di "ipermedia", dove gli elementi collegati non sono solo testi, ma anche immagini, grafici, suoni, programmi e combinazioni di questi, consentendo la "navigazione" della conoscenza.

In Fig. 2 è mostrata una procedura per la ricerca e l’uso dei modelli per un SIA.

Fig. 1: Il sistema delle direttive tecniche per le VIA in Emilia-Romagna.

 

 

 

Fig. 2: Ricerca ed uso di modelli più o meno "conservativi" per gli studi di impatto ambientale.

Le direttive tecniche per tipologia di progetto, sono allegate alla direttiva tecnica generale ed hanno un organizzazione modulare (i capitoli delle direttive per le differenti tipologie di progetto sono simili e rispondono a domande logiche e consequenziali). Per selezionare le informazioni ambientali dello screening e dei SIA sono proposta liste dettagliate che, cercando di attribuire il giusto equilibro tra le analisi del progetto, dello stato ambientale (soprattutto per ecosistemi e paesaggio) e degli impatti, prendono in considerazione: gli aspetti di riferimento programmatico, le attività di origine antropica, lo stato ambientale, gli impatti ambientali. E’ possibile utilizzare liste per guidare la redazione degli elaborati (di screening, di SIA) e, durante l’istruttoria, per guidare le valutazioni e formulare le decisioni. Nelle liste possono essere evidenziate le parti critiche e compilandole possono così diventare dei “registri” dei fattori presi in considerazione nella valutazione.

Conclusioni

La semplicità delle direttive tecniche è certo un requisito positivo per il loro utilizzo esteso da parte di tutti gli attori, più o meno competenti. In più sono necessari strumenti evoluti, efficaci per aiutare una procedura complessa come la VIA. Questi due requisiti, di “semplicità” e di “strumentazione composita evoluta”, non sono in contrapposizione reciproca. Di fatto l'integrazione tra più strumenti e direttive tecniche potrebbe aumentarne l’efficacia d’uso, soprattutto per le questioni più complesse (ecosistemi, paesaggio, sinergie d’impatto, partecipazione, ecc.): un sistema integrato di strumenti e direttive, facilmente consultabili, magari attraverso le reti informatiche, potrebbe essere utilizzato in modo efficace come un insieme di attrezzi semplici, ciascuno utile di per se in modo autonomo, ma complementare agli altri. Per favorire l'integrazione le direttive possono essere “messe in rete”, per esempio in forma ipertestuale, come strutture logiche capaci di richiamarsi a vicenda e di gestire le informazioni in modo organizzato con gli altri strumenti di supporto alla VIA (basi di dati, modelli, ecc.). 

Bibliografia