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-
"Environmental
Impact Studies are tools, which support decision makers. They are
used for preventively, clearly and participatively verify environmental
consequences and social acceptability of one given action. As it results
from this definition, impact studies meet the very requirements of
today society, under these aspects:
- it is a complex
society based on technology and, therefore, compelled to live with
technology related risks and to make decisions in uncertainty conditions;
- it is a democratic
and educated society in which citizens/consumers strongly state
their will to participate in decisions, which they are interested
in.
Environmental
impact studies reward the whole rather than the sector, the global
matter rather than the detail. So they are systemic tools that reach
best results when there is a "systemic culture", that is
when decision makers, assessors, technicians and public stakeholders
actually know the characteristic of these tools and altogether are
able to correctly use them."
Paolo
Schmidt di Friedberg
___AIMS_______________________________________________________
The Italian EIA Centre was founded
in 1995, following an agreement between the European Commission and
the Italian Ministry of the Environment. It is a non-profit organization
placed in charge of the AAA (Environmental Analysis Association) associated
with FAST (Federation of Scientific and Technical Associations).
The "Centro VIA Italia" (Italian Environmental Impact Assessment Centre),
is a part of the European network of EIA Centres. These are supported
by the EC in order to promote EIA as a systematic tool in which every
actor that plays a part (public administration, economic operators,
EIA professionals, and local population), does so in an appropriate
way.
The Italian EIA Centre:
- acts as a catalyst for the exchange of data and experiences
- carries out research
- produces a newsletter
- creates data banks on impact assessments
- prepares manuals with methods for the correct application of EIA
- develops educational activities
___PROMOTING
PARTNERS _______________________________________
___STATUTE_________________________________________________________
ART.
1
-
DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituito il Consorzio, senza fini di lucro, denominato "Centro
V.I.A. Italia" (successivamente indicato come Consorzio) con sede
in Piazzale Rodolfo Morandi 2, a Milano, presso la F.A.S.T. (Federazione
delle Associazioni scientifiche e tecniche) .
ART.
2 - DURATA
Il Consorzio è costituito con durata illimitata.
ART.
3 - OGGETTO
Il Consorzio non ha scopo di lucro diretto o indiretto.
Il
Consorzio opera per contribuire alla diffusione della cultura degli
studi di impatto ambientale attraverso:
-
il
costante collegamento tra la rete comunitaria dei Centri V.I.A.
e gli operatori italiani;
-
la
progettazione e realizzazione di programmi formativi per gli operatori
pubblici e privati;
-
la
redazione di manuali e linee guida;
-
la
messa a punto di azioni di divulgazione e aggiornamento circa l'evolu-
zione normativa e metodologica,
favorendo inoltre il dibattito sui principali temi di attualità;
-
la
progettazione e realizzazione di studi e ricerche per i membri del
Consorzio e per terzi;
-
la
raccolta di casi di studio di interesse nazionale, regionale e locale;
-
la
realizzazione di un centro di documentazione aperto a operatori
e studenti.
ART.
4 - CONSORZIATI
Sono soci fondatori del Consorzio:
Possono
assumere la qualità di soci enti pubblici e privati ed altri soggetti
che dimostrino di essere interessati allo sviluppo dell'oggetto sociale
ed all'attività del Consorzio. La decisione relativa alla ammissione
di nuovi soci è adottata su delibera del Consiglio di Amministrazione
con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti e può essere
impugnata dinanzi al Collegio dei Probiviri.
ART.
5 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI
I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e del
relativo regolamento di funzionamento (di cui all'art. 13), pena la
decadenza dei rispettivi rappresentanti dalle cariche sociali ed il
deferimento d'ufficio al Collegio dei Probiviri.
ART.
6 - RECESSO
I soci hanno la facoltà di recedere dal Consorzio con un preavviso da
notificarsi per iscritto tre mesi prima al Consiglio di Amministrazione,
sempre che il recesso non comprometta l'attività già programmata dal
Consorzio; in caso contrario, il recesso avrà effetto a partire dalla
data fissata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, in
base al principio per cui vanno comunque perseguiti gli obiettivi sociali
in funzione dei programmi approvati.
Qualora il socio recedesse dal Consorzio senza rispettare le
predette condizioni, è tenuto ad erogare al fondo consortile una penale,
fissata dal Consiglio dì Amministrazione, in misura fino a due volte
la quota annuale di contribuzione.
ART.
7
-
ESCLUSIONE
Un socio può essere escluso dal Consorzio nel caso in cui non adempia
agli obblighi assunti nei confronti dello stesso o svolga attività incompatibili
con l'oggetto sociale, così come nel caso di omesso versamento della
quota di partecipazione al fondo consortile.
L'esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea, su proposta del
Consiglio dì Amministrazione.
ART.
8
-
FONDO CONSORTILE
Il fondo consortile iniziale è costituito in L. 4.000.000 (quattro milioni).
Il contributo di ciascun consorziato fondatore è di L. 2.000.000 (due
milioni) e deve essere messo a disposizione entro tre mesi dalla data
dell'atto costitutivo. I
contributi degli altri consorziati sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione
e devono essere messi a disposizione entro un mese.
Del fondo fanno parte i beni mobili ed immobili che divengano di proprietà
del Consorzio ed eventuali donazioni, erogazioni e lasciti che ad esso
vengano fatti a qualunque titolo, purché accettati espressamente dall'Assemblea
su proposta del Consiglio di Amministrazione.
Il Consorzio tende all'autosufficienza della gestione. Eventuali avanzi di gestione verranno
utilizzati per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Il Consiglio di Amministrazione, su approvazione dell'Assemblea dei
soci, che delibera con la maggioranza semplice, stabilisce un piano
annuale di finanziamento dell'attività, per il perseguimento delle sue
finalità.
ART.
9
-
ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre
di ogni anno.
Il primo esercizio finanziario ha inizio dalla data della firma dell'atto
costitutivo e termina il 31 dicembre 1998.
ART.
10 - ORGANI CONSORTILI
Gli organi del Consorzio sono:
-
l'Assemblea;
-
il
Consiglio di Amministrazione;
-
il
Presidente;
-
il
Collegio dei Revisori dei conti;
-
il
Collegio dei Probiviri.
Tutte
le cariche sono gratuite salvo quanto previsto dall'art. 16 del presente
statuto, per i Revisori dei Conti.
ART.
11
-
ASSEMBLEA
- Attribuzioni
L'Assemblea dei soci ha le seguenti funzioni:
-
delibera
sulla relazione annuale del Consiglio di Amministrazione, sentita
la relazione dei Revisori dei conti;
-
approva
il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale;
-
elegge
i membri del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità dell'art.
13 ed i componenti del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio
dei Probiviri;
-
decide
sull'esclusione dei consorziati ai sensi dell'art.7;
-
apporta
le modifiche allo statuto e delibera in merito all'eventuale scioglimento
del Consorzio e, se del caso, alla nomina dei Commissari liquidatori;
-
delibera,
infine, su qualsiasi altra questione le sia demandata per legge
o per statuto o le sia sottoposta dagli altri organi consortili.
ART.
12
-
CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per gli
adempimenti dì bilancio ed ogni volta in cui lo richiedano il Consiglio
di Amministrazione o almeno un terzo dei soci, che siano concordi su
uno specifico ordine del giorno.
La
convocazione deve essere effettuata con almeno quindici giorni di anticipo
mediante comunicazione scritta anche via fax a ciascun socio, che indichi
il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno.
Ciascun consorziato può farsi rappresentare in Assemblea da altri soci,
ma, nessuno può essere portatore di più di due deleghe. La delega può essere conferita
anche a membri del Consiglio di Amministrazione, salvo nei casi in cui
vi sia da deliberare relativamente ai bilanci o alla responsabilità
dei Consiglieri.
L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un Presidente
nominato ad hoc dall'Assemblea stessa.
Spetta al Presidente o a chi ne fa le veci constatare la regolarità
delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in Assemblea.
Delle riunioni si redige processo verbale, firmato dal Presidente e
dalla persona designata a fungere da Segretario. L'Assemblea è validamente costituita
e delibera con la maggioranza di cui all'art. 21 c.c., salvo quanto
disposto dagli articoli 18 e 19 del presente statuto.
ART.
13
-
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Composizione ed attribuzioni.
Il Consiglio di Amministrazione è costituito per la prima volta da due
membri e successivamente da sette membri di cui quattro saranno eletti
dai soci fondatori e tre dai soci ordinari.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per
la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio. Elegge nel proprio seno il Presidente,
che assume anche la presidenza del Consorzio, ed il Vice Presidente.
Redige il regolamento per il funzionamento del Consorzio, la cui osservanza
è obbligatoria per tutti i consorziati.
Il Consiglio di Amministrazione verifica la corrispondenza fra gli obiettivi
proposti ed i risultati raggiunti dal Consorzio e svolge le seguenti
funzioni:
-
studia
e sviluppa le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi
del Consorzio, nonché le iniziative per ottenere i mezzi finanziari
occorrenti per il raggiungimento degli scopi stessi;
-
delibera
sui bilanci da presentare annualmente all'Assemblea e riferisce
all'Assemblea stessa sull'attività svolta e sulla gestione finanziaria;
-
decide
sulle domande di ammissione dei consorziati determinando anche la
quota di adesione;
-
provvede,
qualora ne risulti la necessità, alla nomina del Direttore del Consorzio,
che partecipa alle riunioni di tutti gli organi consortili, senza
diritto di voto;
-
può
nominare comitati scientifici a supporto di azioni specifiche del
Consorzio;
-
esercita
ogni altra funzione che per legge o per statuto non sia riservata
all'Assemblea.
Il
Consiglio di Amministrazione può delegare alcune funzioni ai suoi membri
o a terzi.
ART.
14 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente
lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei
suoi membri e comunque tutte le volte in cui ci sia da deliberare in
ordine al bilancio preventivo e consuntivo, all'ammontare della quota
di partecipazione al fondo consortile ed alla predisposizione del piano
di finanziamento annuale dell'attività del Consorzio.
La convocazione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene
secondo le modalità previste per la convocazione degli altri organi
consortili.
In caso di urgenza, comunque, il Presidente può effettuare la convocazione
con un preavviso inferiore ai quindici giorni, purché gli interessati
siano avvisati almeno tre giorni prima della data fissata.
Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre
la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono valide con
il voto personale della maggioranza dei Consiglieri presenti.
Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto su apposito
libro il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi presiede
la riunione in sua assenza e da persona designata a fungere da Segretario.
ART.
15
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PRESIDENTE
Il Presidente ha il compito di promuovere l'attività del Consorzio e
di vigilare sul regolare funzionamento dei servizi. Il Presidente ha l'uso della firma
sociale e rappresenta legalmente il "Centro V.I.A. Italia"
nei confronti dei terzi ed in giudizio con facoltà di rilasciare procure.
Il Presidente esercita i suoi poteri e le sue attribuzioni in aderenza
alle direttive del Consiglio di Amministrazione.
Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione,
salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva.
Procede, inoltre, all'assunzione dei dipendenti, determinandone la retribuzione.
Parte dei poteri del Presidente possono essere delegati ad un membro
del Consiglio di Amministrazione o all'eventuale Direttore del Consorzio.
ART.
16
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
La gestione finanziaria e contabile del Consorzio è controllata dal
Collegio dei Revisori, costituito da tre membri eletti dall'Assemblea.
Essi durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e sono
rieleggibili.
I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale,
redigono una relazione ai bilanci annuali, possono accertare la consistenza
di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale.
La misura degli emolumenti loro dovuti viene stabilita dal Consiglio
di Amministrazione all'inizio di ogni mandato.
Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'albo dei Revisori
Contabili.
ART.
17
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COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea
fra persone particolarmente versate in materia giuridica.
E’ suo compito dirimere eventuali controversie sorte fra il Consorzio
o i suoi organi ed i consorziati o decidere su altri episodi che possano
turbare la vita del Consorzio stesso. La carica è incompatibile con
quella di Consigliere.
Il Collegio giudica secondo equità senza formalità di procedure.
La sua decisione è inappellabile, salvo quanto disposto dall'art. 827
del codice di procedura civile.
ART.
18
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MODIFICA DELLO STATUTO
Le deliberazioni dell'Assemblea concernenti
proposte di modifica del presente statuto devono essere adottate con
il voto favorevole dei soci fondatori e di tanti consorziati che, compresi
i soci fondatori, rappresentino la maggioranza assoluta del numero complessivo
dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione è tenuto
ad esprimere un parere riguardo alle proposte di modifica dello statuto.
ART.
19
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SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO
Lo scioglimento del Consorzio è deliberato
nel corso di un'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei soci
fondatori e di tanti consorziati che, inclusi i fondatori, rappresentino
la maggioranza assoluta dei consorziati e può essere richiesto dal Consiglio
di Amministrazione che delibera a maggioranza assoluta o da tanti consorziati
che rappresentino almeno un quarto del totale dei voti spettanti a tutti
i consorziati.
L'Assemblea provvede a nominare, ove sia necessario, uno o più Commissari
liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.
ART.
20
-
RINVIO ALLA LEGGE
Laddove non sia disposto diversamente dall'Assemblea dei consorziati
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2448 e seguenti del
Codice civile.
___GOVERNING
BODY_______________________________________
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