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"Environmental Impact Studies are tools, which support decision makers. They are used for preventively, clearly and participatively verify environmental consequences and social acceptability of one given action. As it results from this definition, impact studies meet the very requirements of today society, under these aspects:

  • it is a complex society based on technology and, therefore, compelled to live with technology related risks and to make decisions in uncertainty conditions;
  • it is a democratic and educated society in which citizens/consumers strongly state their will to participate in decisions, which they are interested in.

Environmental impact studies reward the whole rather than the sector, the global matter rather than the detail. So they are systemic tools that reach best results when there is a "systemic culture", that is when decision makers, assessors, technicians and public stakeholders actually know the characteristic of these tools and altogether are able to correctly use them."

Paolo Schmidt di Friedberg

 

___AIMS_______________________________________________________

The Italian EIA Centre was founded in 1995, following an agreement between the European Commission and the Italian Ministry of the Environment. It is a non-profit organization placed in charge of the AAA (Environmental Analysis Association) associated with FAST (Federation of Scientific and Technical Associations).

The "Centro VIA Italia" (Italian Environmental Impact Assessment Centre), is a part of the European network of EIA Centres. These are supported by the EC in order to promote EIA as a systematic tool in which every actor that plays a part (public administration, economic operators, EIA professionals, and local population), does so in an appropriate way.

The Italian EIA Centre:

  • acts as a catalyst for the exchange of data and experiences
  • carries out research
  • produces a newsletter
  • creates data banks on impact assessments
  • prepares manuals with methods for the correct application of EIA
  • develops educational activities





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PROMOTING PARTNERS
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___STATUTE_________________________________________________________

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE  
E' costituito il Consorzio, senza fini di lucro, denominato "Centro V.I.A. Italia" (successivamente indicato come Consorzio) con sede in Piazzale Rodolfo Morandi 2, a Milano, presso la F.A.S.T. (Federazione delle Associazioni scientifiche e tecniche) .

ART. 2 - DURATA  
Il Consorzio è costituito con durata illimitata.

ART. 3 - OGGETTO
Il Consorzio non ha scopo di lucro diretto o indiretto.
Il Consorzio opera per contribuire alla diffusione della cultura degli studi di impatto ambientale attraverso:

  • il costante collegamento tra la rete comunitaria dei Centri V.I.A. e gli operatori italiani;

  • la progettazione e realizzazione di programmi formativi per gli operatori pubblici e privati;

  • la redazione di manuali e linee guida;

  • la messa a punto di azioni di divulgazione e aggiornamento circa l'evolu-
    zione normativa e metodologica, favorendo inoltre il dibattito sui principali temi di attualità;

  • la progettazione e realizzazione di studi e ricerche per i membri del Consorzio e per terzi;

  • la raccolta di casi di studio di interesse nazionale, regionale e locale;

  • la realizzazione di un centro di documentazione aperto a operatori e studenti.

ART. 4 - CONSORZIATI
Sono soci fondatori del Consorzio:

  • l'Associazione Analisti Ambientali (A.A.A.);

  • la Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche (F.A.S.T.).

Possono assumere la qualità di soci enti pubblici e privati ed altri soggetti che dimostrino di essere interessati allo sviluppo dell'oggetto sociale ed all'attività del Consorzio. La decisione relativa alla ammissione di nuovi soci è adottata su delibera del Consiglio di Amministrazione con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti e può essere impugnata dinanzi al Collegio dei Probiviri.  

ART. 5 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI
I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e del relativo regolamento di funzionamento (di cui all'art. 13), pena la decadenza dei rispettivi rappresentanti dalle cariche sociali ed il deferimento d'ufficio al Collegio dei Probiviri.

ART. 6 - RECESSO
I soci hanno la facoltà di recedere dal Consorzio con un preavviso da notificarsi per iscritto tre mesi prima al Consiglio di Amministrazione, sempre che il recesso non comprometta l'attività già programmata dal Consorzio; in caso contrario, il recesso avrà effetto a partire dalla data fissata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, in base al principio per cui vanno comunque perseguiti gli obiettivi sociali in funzione dei programmi approvati.  Qualora il socio recedesse dal Consorzio senza rispettare le predette condizioni, è tenuto ad erogare al fondo consortile una penale, fissata dal Consiglio dì Amministrazione, in misura fino a due volte la quota annuale di contribuzione.  

ART. 7 - ESCLUSIONE
Un socio può essere escluso dal Consorzio nel caso in cui non adempia agli obblighi assunti nei confronti dello stesso o svolga attività incompatibili con l'oggetto sociale, così come nel caso di omesso versamento della quota di partecipazione al fondo consortile.

L'esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio dì Amministrazione.  

ART. 8 - FONDO CONSORTILE
Il fondo consortile iniziale è costituito in L. 4.000.000 (quattro milioni).

Il contributo di ciascun consorziato fondatore è di L. 2.000.000 (due milioni) e deve essere messo a disposizione entro tre mesi dalla data dell'atto costitutivo.  I contributi degli altri consorziati sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e devono essere messi a disposizione entro un mese.
Del fondo fanno parte i beni mobili ed immobili che divengano di proprietà del Consorzio ed eventuali donazioni, erogazioni e lasciti che ad esso vengano fatti a qualunque titolo, purché accettati espressamente dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
Il Consorzio tende all'autosufficienza della gestione.  Eventuali avanzi di gestione verranno utilizzati per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Il Consiglio di Amministrazione, su approvazione dell'Assemblea dei soci, che delibera con la maggioranza semplice, stabilisce un piano annuale di finanziamento dell'attività, per il perseguimento delle sue finalità. 

ART. 9 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio finanziario ha inizio dalla data della firma dell'atto costitutivo e termina il 31 dicembre 1998.

ART. 10 - ORGANI CONSORTILI
Gli organi del Consorzio sono:

  1. l'Assemblea;

  2. il Consiglio di Amministrazione;

  3. il Presidente;

  4. il Collegio dei Revisori dei conti;

  5. il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite salvo quanto previsto dall'art. 16 del presente statuto, per i Revisori dei Conti. 

ART. 11 - ASSEMBLEA - Attribuzioni
L'Assemblea dei soci ha le seguenti funzioni:

  • delibera sulla relazione annuale del Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione dei Revisori dei conti;

  • approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale;

  • elegge i membri del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità dell'art. 13 ed i componenti del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri;

  • decide sull'esclusione dei consorziati ai sensi dell'art.7;

  • apporta le modifiche allo statuto e delibera in merito all'eventuale scioglimento del Consorzio e, se del caso, alla nomina dei Commissari liquidatori;

  • delibera, infine, su qualsiasi altra questione le sia demandata per legge o per statuto o le sia sottoposta dagli altri organi consortili.

ART. 12 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per gli adempimenti dì bilancio ed ogni volta in cui lo richiedano il Consiglio di Amministrazione o almeno un terzo dei soci, che siano concordi su uno specifico ordine del giorno.
 
La convocazione deve essere effettuata con almeno quindici giorni di anticipo mediante comunicazione scritta anche via fax a ciascun socio, che indichi il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno. 
Ciascun consorziato può farsi rappresentare in Assemblea da altri soci, ma, nessuno può essere portatore di più di due deleghe.  La delega può essere conferita anche a membri del Consiglio di Amministrazione, salvo nei casi in cui vi sia da deliberare relativamente ai bilanci o alla responsabilità dei Consiglieri.
L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un Presidente nominato ad hoc dall'Assemblea stessa.
Spetta al Presidente o a chi ne fa le veci constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in Assemblea.
Delle riunioni si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dalla persona designata a fungere da Segretario.  L'Assemblea è validamente costituita e delibera con la maggioranza di cui all'art. 21 c.c., salvo quanto disposto dagli articoli 18 e 19 del presente statuto. 

ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Composizione ed attribuzioni.
Il Consiglio di Amministrazione è costituito per la prima volta da due membri e successivamente da sette membri di cui quattro saranno eletti dai soci fondatori e tre dai soci ordinari.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio.  Elegge nel proprio seno il Presidente, che assume anche la presidenza del Consorzio, ed il Vice Presidente.
Redige il regolamento per il funzionamento del Consorzio, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i consorziati.
Il Consiglio di Amministrazione verifica la corrispondenza fra gli obiettivi proposti ed i risultati raggiunti dal Consorzio e svolge le seguenti funzioni:

  • studia e sviluppa le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi del Consorzio, nonché le iniziative per ottenere i mezzi finanziari occorrenti per il raggiungimento degli scopi stessi;

  • delibera sui bilanci da presentare annualmente all'Assemblea e riferisce all'Assemblea stessa sull'attività svolta e sulla gestione finanziaria;

  • decide sulle domande di ammissione dei consorziati determinando anche la quota di adesione;

  • provvede, qualora ne risulti la necessità, alla nomina del Direttore del Consorzio, che partecipa alle riunioni di tutti gli organi consortili, senza diritto di voto;

  • può nominare comitati scientifici a supporto di azioni specifiche del Consorzio;

  • esercita ogni altra funzione che per legge o per statuto non sia riservata all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcune funzioni ai suoi membri o a terzi.

ART. 14 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque tutte le volte in cui ci sia da deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo, all'ammontare della quota di partecipazione al fondo consortile ed alla predisposizione del piano di finanziamento annuale dell'attività del Consorzio.

La convocazione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene secondo le modalità previste per la convocazione degli altri organi consortili.
In caso di urgenza, comunque, il Presidente può effettuare la convocazione con un preavviso inferiore ai quindici giorni, purché gli interessati siano avvisati almeno tre giorni prima della data fissata.
Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno la metà dei suoi membri.  Le deliberazioni sono valide con il voto personale della maggioranza dei Consiglieri presenti.
Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi presiede la riunione in sua assenza e da persona designata a fungere da Segretario. 

ART. 15 - PRESIDENTE
Il Presidente ha il compito di promuovere l'attività del Consorzio e di vigilare sul regolare funzionamento dei servizi.  Il Presidente ha l'uso della firma sociale e rappresenta legalmente il "Centro V.I.A. Italia" nei confronti dei terzi ed in giudizio con facoltà di rilasciare procure.

Il Presidente esercita i suoi poteri e le sue attribuzioni in aderenza alle direttive del Consiglio di Amministrazione.
Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva.
Procede, inoltre, all'assunzione dei dipendenti, determinandone la retribuzione.
Parte dei poteri del Presidente possono essere delegati ad un membro del Consiglio di Amministrazione o all'eventuale Direttore del Consorzio.

ART. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
La gestione finanziaria e contabile del Consorzio è controllata dal Collegio dei Revisori, costituito da tre membri eletti dall'Assemblea.

Essi durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili.
I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione ai bilanci annuali, possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale.
La misura degli emolumenti loro dovuti viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ogni mandato.
Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'albo dei Revisori Contabili. 

ART. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea fra persone particolarmente versate in materia giuridica.

E’ suo compito dirimere eventuali controversie sorte fra il Consorzio o i suoi organi ed i consorziati o decidere su altri episodi che possano turbare la vita del Consorzio stesso. La carica è incompatibile con quella di Consigliere.
Il Collegio giudica secondo equità senza formalità di procedure.
La sua decisione è inappellabile, salvo quanto disposto dall'art. 827 del codice di procedura civile. 

ART. 18 - MODIFICA DELLO STATUTO
Le deliberazioni dell'Assemblea concernenti proposte di modifica del presente statuto devono essere adottate con il voto favorevole dei soci fondatori e di tanti consorziati che, compresi i soci fondatori, rappresentino la maggioranza assoluta del numero complessivo dei soci. 
Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad esprimere un parere riguardo alle proposte di modifica dello statuto. 

ART. 19 - SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO
Lo scioglimento del Consorzio è deliberato nel corso di un'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei soci fondatori e di tanti consorziati che, inclusi i fondatori, rappresentino la maggioranza assoluta dei consorziati e può essere richiesto dal Consiglio di Amministrazione che delibera a maggioranza assoluta o da tanti consorziati che rappresentino almeno un quarto del totale dei voti spettanti a tutti i consorziati.

L'Assemblea provvede a nominare, ove sia necessario, uno o più Commissari liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

ART. 20 - RINVIO ALLA LEGGE
Laddove non sia disposto diversamente dall'Assemblea dei consorziati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2448 e seguenti del Codice civile.  



___GOVERNING BODY_______________________________________


President
Director